Si profila la vittoria del “no” al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, la cosiddetta “riforma Nordio”. In attesa dei dati ufficiali definitivi a livello locale e nazionale, le proiezioni indicano il voto contrario in vantaggio, amplificando quelle che erano le prime previsioni degli exit poll
Lo stacco, a un terzo abbondante delle schede scrutinate, sfiora il 10% a vantaggio di chi si è pronunciato contro le modifiche costituzionali. Il "si", prevalso in alcune regioni governate dal centrodestra, specie nel Nord Est, raggiunge circa il 45%, mentre il no si attesta oltre il 54%.
Nella nostra provincia le proiezioni indicano il voto contrario in vantaggio con circa il 53%, mentre il “sì” si attesterebbe intorno al 47%, delineando così la mancata approvazione della riforma da parte degli oltre 62% degli aventi diritto al voto che si sono espressi.
Con la prevalenza del “no”, la riforma non entrerà in vigore. Il testo prevedeva modifiche a sette articoli della Costituzione — 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 — intervenendo principalmente sull’assetto del Consiglio superiore della magistratura, senza incidere direttamente sul codice di procedura penale, sull’efficienza dei processi civili e penali o sulla parità tra le parti nel processo.
Tra i punti centrali vi era la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, con l’eliminazione della possibilità di passaggio tra le due funzioni nel corso della carriera. Una modifica che si inseriva in un contesto in cui, secondo dati dello stesso CSM, i cambi di funzione rappresentano già oggi una quota inferiore allo 0,5% dell’organico.
La riforma prevedeva inoltre la divisione dell’attuale CSM in due organi distinti — uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri — entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Restava invariata la proporzione tra membri togati e laici, ma veniva introdotto un sistema di selezione basato in larga parte sul sorteggio, con modalità differenziate tra componenti di origine parlamentare e magistrati.
Un altro elemento riguardava il trasferimento della potestà disciplinare a una nuova Alta Corte disciplinare di rango costituzionale, composta da 15 membri selezionati tra professori universitari, avvocati e magistrati con lunga esperienza, e competente anche per i successivi gradi di giudizio.
Infine, il testo interveniva sull’accesso alla Cassazione per i pubblici ministeri, prevedendo che non avvenisse più per progressione di carriera ma soltanto per meriti insigni, su designazione del CSM giudicante dopo almeno quindici anni di funzioni requirenti.
Alla luce dell’esito che si va delineando, le modifiche restano quindi senza effetto, mentre il dibattito sulla riforma della giustizia è destinato a proseguire sul piano politico e istituzionale.













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