“Si ritengono sussistenti le condizioni di eleggibilità del Dr. Marco Bucci a Sindaco del Comune di Genova e, pertanto, insussistenti i presupposti per la contestazione della causa di ineleggibilità prevista all’art. 60, comma 1, n. 2), d.lgs. 267/2000, nei confronti del medesimo, come formulati nelle istanze presentate ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 267/2000, assunte al protocollo generale dell’Ente con n. 240537 del 21 giugno 2022 e n.248511 del 28 giugno 2022, e nella nota prot. 256581 dell’ 1 luglio 2022”. Con queste righe il segretario generale del Comune di Genova Pasquale Criscuolo scrive la parola fine sulla presunta ineleggibilità del sindaco di Genova Marco Bucci a causa del doppio ruolo di commissario straordinario di governo per la ricostruzione del viadotto Polcevera.
La questione era già emersa durante la campagna elettorale, Bucci si era sempre detto tranquillo di essere dalla parte della ragione, respingendo ogni accusa di conflitto di interessi generata dal doppio incarico. Ieri il primo cittadino era tornato sulla questione dopo che nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano presentato istanze che saranno discusse oggi durante la prima seduta del consiglio comunale. “Le elezioni si vincono con i voti, non con i cavilli”, ha detto Bucci.
Nel motivare il parere, il segretario comunale, con un parere di cinque pagine, precisa che “La figura e le funzioni dei Commissari Straordinari di Governo (assolutamente diverse da quelle dei Commissari di Governo), sono disciplinate dall’art. 11 della Legge 23/8/1988 n. 400, il cui primo comma recita testualmente 'Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge'.
La figura e le funzioni dei Commissari di Governo sono invece disciplinate dall’art.13 della medesima legge 23/8/1988 n.400 e si sostanziano nei compiti previsti dal comma 1, lett. a, b, c, d, e, f.
In particolare i Commissari di Governo sovrintendono, con la collaborazione dei Prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l’unità di indirizzo e l’adeguatezza dell’azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo aventi sede nella regione. Sono informati, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite”.
L’ art. 60 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267, che disciplina le fattispecie tassative di ineleggibilità alla carica di Sindaco, Presidente della provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale, al comma 1, n. 2, prevede tra le cause di ineleggibilità, ricoprire, nel territorio nel quale si esercitano le proprie funzioni, l’incarico di Commissario di Governo, Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto e funzionario di pubblica sicurezza.
La fattispecie che genera condizione di ineleggibilità è, pertanto, quella di Commissario di Governo e non quella (completamente diversa) di Commissario Straordinario di Governo.
Tale assunto è stato più volte ribadito da specifici pareri resi dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Ufficio III: controllo sugli organi, aventi ad oggetto la sussistenza o meno della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 2), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del Sindaco del Comune di Genova, nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 1, decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Con riferimento al primo parere, prot. in uscita n. 0025900 del 17.11.2021, emesso a seguito di segnalazione da parte di alcuni Consiglieri Regionali successivamente all’annuncio della ricandidatura a Sindaco del Dr. Marco Bucci, il Ministero ha, tra l’altro, precisato che 'l’art. 60 del D. Lgs. n. 267 del 2000 elenca i casi tassativi di ineleggibilità alla carica di sindaco, ossia le cause limitative del diritto di elettorato passivo, che «devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate» [così Corte Cost., sent. n.25/2008; v., altresì, Corte Cost., sentenze nn. 306/2003, 132/2001, 141/1996]. Il Supremo Giudice delle leggi ha rimarcato che «è proprio il principio di cui all’art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità [ex art. 2 della Costituzione].
Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale» [in questi termini Corte Cost. n. 25/2008 cit.; v. anche, Corte Cost., sent. N. 288/2007)'.
Dunque, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può essere unicamente disciplinato dalla legge e può essere limitato soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in tema di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva [v.Corte Costituzionale, sent. N. 44 del 20.02.1997; v. anche Cass. Civ., sez. I, sent. n. 28504 del 22.12.2011].
[...] Ciò premesso, il n. 2) del primo comma del citato articolo 60 del T.U.O.E.L. dispone testualmente che: «Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: [...] 2) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari della pubblica sicurezza».
La figura di commissario del governo compresa tra le cariche il cui esercizio determina ineleggibilità se esercitata nello stesso territorio nel quale ci si intende candidare, è quella prevista dall’articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cui funzioni si possono riassumere succintamente nell’esercizio della rappresentanza dello Stato nell’ambito di ciascuna regione o provincia autonoma e nelle azioni di coordinamento tra le competenze regionali e quelle statuali.
Le funzioni elencate nel suddetto articolo 13, l. n. 400/1988, al momento esercitate dai prefetti delle città (e province) capoluogo regionale o di provincia autonoma, non corrispondono né sono assimilabili a quelle di fatto assegnate al sindaco di Genova, nominato commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Polcevera, ai sensi del d.l. n. 109/2018.
Alla carica di commissario straordinario – che trova invece regolamentazione nell’articolo 11 della sopra citata legge n. 400/1988 – non può dunque essere estesa per interpretazione analogica la causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 60, comma 1, n. 2), il cui dettato letterale è da intendersi tassativamente limitato alle cariche in esso specificamente elencate.
Il parere conclude precisando che sulla scorta delle sopra delineate coordinate normative e interpretative, tenuto conto delle informazioni trasmesse con riferimento alla situazione riguardante la fattispecie rappresentata a questo Ufficio, si ritiene non sussistente in capo al sindaco di Genova alcuna ipotesi di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 2 del Tuel'.
Con secondo parere, rilasciato in seguito all’esposto di un segnalante in data 14 gennaio 2022, Prot. Uscita n. 0001024, acquisito al protocollo generale del Comune di Genova in data 20 gennaio 2022, Prot. n. 26137, il Ministero dell’Interno ha reso noto alla Prefettura di Genova la valutazione effettuata dall’Avvocatura Generale dello Stato sulla sussistenza o meno della causa di ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 2), D. Lgs. 267/2000, nei confronti del Sindaco del Comune di Genova, nominato Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell’art. 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.
Nel merito 'la predetta Avvocatura [...] si è espressa osservando innanzitutto che «la legge 400/1988 è molto precisa nell’attribuire a funzioni diverse la denominazione di Commissario di Governo e di Commissario Straordinario di Governo». Cariche distinte che trovano una loro diversa disciplina rispettivamente nell’art. 13 e nell’art. 11 della legge n. 400/1988.
In particolare, l’Avvocatura Generale, nel ritenere che «Non si rinvengono ragioni (...) per estendere ad un soggetto diverso la previsione dell’art. 60, comma 1, n. 2), d. lgs. n. 267/2000 che individua tra i casi di ineleggibilità (peraltro di stretta interpretazione, anche alla luce di Corte Cost. n. 25/2008) i soli soggetti che esercitino le funzioni di Commissario di Governo» ha rilevato altresì che «il Commissario Straordinario di Governo, a differenza del Commissario di Governo, svolge funzioni delegategli dal Governo in via solo straordinaria e provvisoria, per il raggiungimento di specifici obiettivi»; diversamente, «le funzioni di Commissario di Governo (nei casi residui previsti dal comma 3 dell’art. 13, legge n. 400/1988) sono invece normalmente attribuite ai prefetti, organi dello Stato» per i quali è stata prevista analoga causa di ineleggibilità dallo stesso articolo 60 T.U.O.E.L., «coerentemente con la ratio sottesa a detta norma, volta a scongiurare forme di interferenze di organi dello Stato rispetto alle consultazioni elettorali territoriali»'.
Il Ministero dell’Interno ha inoltre provveduto a trasmettere tale valutazione, con nota Prot. Uscita n. 0001031 del 14 gennaio 2022, ad Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, in risposta ad apposito quesito formulato dalla stessa associazione.
Per esaustività di trattazione si fa presente che le condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 60 del Dlgs. 267/2000 rilevano allo stesso modo, sia nel caso in cui siano antecedenti alla convalida degli eletti, sia nel caso in cui sopravvengano in corso di mandato”.
Politica | 05 luglio 2022, 11:31
Presunta ineleggibilità di Bucci, il segretario generale dà ragione al sindaco: "Commissario straordinario è diverso da commissario di governo"
"La fattispecie che genera condizione di ineleggibilità è quella di Commissario di Governo e non quella (completamente diversa) di Commissario Straordinario di Governo"
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