Il Nazionale

Cronaca | 11 giugno 2026, 15:27

Condannata a undici mesi per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni la donna bloccata col taser in corso Giolitti

Il caso ha riaperto il dibattito sull'utilizzo del dispositivo da parte delle forze dell'ordine: ecco cosa dice la legge

Condannata a undici mesi per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni la donna bloccata col taser in corso Giolitti

Continua a far discutere l’episodio avvenuto giovedì scorso in corso Giolitti, dove un carabiniere ha fatto ricorso al taser durante un intervento nei confronti di una donna in stato di alterazione. La scena, ripresa da alcuni passanti e successivamente diffusa su TikTok, ha generato numerosi commenti e prese di posizione. La vicenda si è nel frattempo conclusa sabato scorso davanti al giudice Elisabetta Meinardi con una condanna in primo grado a undici mesi di reclusione nei confronti della donna coinvolta, processata per direttissima, accusata di resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni. La donna, Aida Stan, di origine romene, pregiudicata e assistita dall'avvocato Mauro Mantelli, è stata giudicata con rito abbreviato.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori elementi dagli atti del procedimento e da eventuali comunicazioni ufficiali della Procura della Repubblica di Cuneo, chiamata a ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto durante l’intervento. 

QUANDO È POSSIBILE USARLO?

Ma, al di là delle polemiche e delle diverse posizioni emerse nel dibattito pubblico, il caso offre l’occasione per chiarire una domanda che spesso divide l’opinione pubblica: quando le forze dell’ordine possono utilizzare il taser?

Il dispositivo a conduzione elettrica è stato introdotto progressivamente nelle dotazioni delle forze di polizia come strumento intermedio tra il contenimento fisico e l’arma da fuoco. La sua funzione è quella di neutralizzare temporaneamente una persona attraverso una scarica elettrica che provoca una momentanea incapacità neuromuscolare, consentendo agli operatori di mettere in sicurezza la situazione.

Dal punto di vista normativo, il principale riferimento è rappresentato dall’articolo 53 del Codice penale, che disciplina il cosiddetto uso legittimo delle armi. La disposizione prevede che il pubblico ufficiale non sia punibile quando, al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio, sia costretto a fare uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica per respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità.

Si tratta tuttavia di una scriminante dai confini ben precisi. La giurisprudenza ha chiarito nel tempo che non è sufficiente la semplice presenza di una situazione problematica: l’uso della forza deve rappresentare una extrema ratio, cioè l’ultima soluzione concretamente praticabile. L’intervento deve essere necessario, proporzionato rispetto alla minaccia e adeguato alle circostanze del caso concreto.

Proprio su questi aspetti si concentra, di norma, l’eventuale successiva valutazione dell’autorità giudiziaria: verificare se il ricorso alla forza fosse realmente indispensabile e se il mezzo utilizzato fosse proporzionato rispetto al pericolo da fronteggiare. La norma consente infatti agli appartenenti alle forze dell’ordine di fare uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica quando ciò sia necessario per adempiere a un dovere d’ufficio, respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità.

Come ogni forma di uso della forza da parte dello Stato, infatti, il suo impiego deve rispettare alcuni principi fondamentali: necessità, proporzionalità e adeguatezza. Questo significa che il dispositivo può essere utilizzato quando vi sia una situazione di effettivo pericolo e quando rappresenti una risposta proporzionata rispetto alla minaccia esistente. La semplice opposizione verbale o il mancato rispetto di un ordine non costituiscono normalmente presupposti sufficienti per il suo impiego.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso. Gli operatori sono chiamati a considerare diversi elementi, tra cui il comportamento del soggetto, l’eventuale aggressività manifestata, il possesso di oggetti atti a offendere, il rischio per l’incolumità degli operatori o di terzi e la possibilità di gestire la situazione attraverso strumenti meno invasivi.

LA GIURISPRUDENZA

Anche la giurisprudenza si è occupata dell'utilizzo taser, seppure prevalentemente per definirne la natura giuridica. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che "il dissuasore elettrico che opera mediante il lancio di dardi deve essere considerato un’arma comune da sparo, in quanto idoneo a provocare danni alla persona". Tra le pronunce più richiamate, la sentenza n. 49325 del 2016 e la sentenza n. 8991 del 2023.

Proprio perché si tratta di uno strumento che può incidere sull’integrità fisica della persona, ogni utilizzo è suscettibile di essere sottoposto a verifica da parte dell’autorità giudiziaria, chiamata a valutare se nel caso concreto siano stati rispettati i requisiti previsti dall’ordinamento. 

CharB.