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Cronaca | 06 febbraio 2026, 18:17

Crollo del viadotto di Fossano: via al processo d'appello ma c'è il dubbio sulla prescrizione

Al centro dell'udienza la scelta della normativa da applicare: se quella in vigore al momento della costruzione del ponte oppure quella vigente all’epoca del disastro

Crollo del viadotto di Fossano: via al processo d'appello ma c'è il dubbio sulla prescrizione

È iniziato ieri, giovedì 5 febbraio, in Corte d’Appello a Torino il processo di secondo grado riguardante il crollo del ponte di Fossano. Come scritto nelle motivazioni della sentenza dal giudice di primo grado, il dottor Giovanni Mocci, fu un effetto domino iniziato con la costruzione nel 1992 ad aver portato all’evento del 18 aprile 2017.  

Un’udienza interlocutoria, quella celebratasi al Bruno Caccia, e che si è concentrata sul tema della prescrizione. L’inchiesta penale, nata a seguito del collasso della struttura, e che fortunatamente non verrà ricordata come un tragico evento, si era chiusa nel settembre 2024 con quattro condanne, tutte accordate con il beneficio della sospensione condizionale, e otto assoluzioni piene con la corresponsione alla Provincia di Cuneo, costituitasi parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva di 500.000 euro (LEGGI QUI).  

In sostanza, la questione preliminare avanzata da uno dei legali dei condannati riguarda l’applicazione o meno della legge “ex Cirielli”.
Il viadotto “La Reale”, crollato il 18 aprile 2017, era stato appaltato nel 1990 e realizzato tre anni dopo, nel 1993. Applicando la disciplina della prescrizione vigente all’epoca dei fatti, il termine della prescrizione risulterebbe già decorso, maturando in sette anni e mezzo a partire dal 2017. Diversamente, qualora si ritenga applicabile la legge ex Cirielli, la prescrizione del reato di disastro colposo, calcolata sulla pena edittale massima di dodici anni, consentirebbe di celebrare integralmente il giudizio d’appello e di pervenire anche a una sentenza definitiva.

A essere state impugnate dalla Procura di Cuneo davanti al tribunale di secondo grado sono proprio due di quelle otto assoluzioni piene: accordate a carico di M.R.V., responsabile della ditta appaltante Pel.Car, e dell'ingegnere Anas G.A. Per entrambi la Procura aveva chiesto la condanna. 
I due imputati erano stati chiamati a rispondere per i lavori eseguiti sulla circonvallazione nel 2006, quando venne scarificato il manto stradale. Quella di M.R.V. era la ditta appaltante che, appunto, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione. Le loro difese, convincendo il giudice, avevano sostenuto che il crollo del viadotto e le infiltrazioni non avrebbero avuto nulla a che fare con i lavori effettuati nel 2006, né tantomeno coi lavori di impermeabilizzazione dei giunti perché non vi sarebbe la prova. 

Ad essere impugnate dai difensori, anche la sentenza di condanna per disastro colposo che aveva raggiunto i  tecnici Anas A.A. e M.S., il geometra R.R. e l’ingegnere M.A.F. per la Franco&C Spa, il geometra e direttore del cantiere M.C. e il capocantiere M.T. per le Imprese Grassetto; tre tecnici Anas (il geometra V.P., il capocantiere B.C. e il capo sorvegliante D.C.C.), avrebbero invece omesso di rilevare e annotare nelle schede la presenza delle infiorescenze, delle macchie e delle colature violando così una circolare ministeriale del 1991. 

Le quattro condanne inflitte per disastro colposo avevano riguardato il geometra della Franco&C. Spa, preposta alla costruzione dei prefabbricati in cemento armato, della fornitura dei conci e le iniezioni successive di boiacca, il responsabile del cantiere e il capo cantiere della Impresa Grassetto, l’azienda appaltatrice che si occupò della manutenzione, e infine l’ingegnere Anas, designato direttore lavori. L’accusa mossa nei loro confronti riguardava “le negligenze e l’imperizia nell'esecuzione delle operazioni materiali di iniezione di boiacca nelle guaine dei cavi e omissioni di controlli e verifiche sulla regolarità e diligenza nelle operazioni materiali”. 

Errore umano o evento prevedibile, quindi? Era stato questo uno dei quesiti principali attorno cui si era concentrata la corposa attività istruttoria, che aveva anche dovuto dar conto di questioni più tecniche: la più importante, se la mancanza di boiacca (una miscela di cemento, acqua e additivi) e la presenza di infiorescenze e colature visibili sulla struttura esterne del viadotto potessero farne presagire il crollo. Ed è proprio su questo punto che le relazioni redatte dai consulenti nominati dalle difese e dal pubblico ministero si erano confrontate a lungo in aula. 

Alla prossima udienza, già in calendario il 22 aprile prossimo, dovranno essere ascoltati i consulenti della Procura. 

CharB.

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