"La condotta tenuta dall'imputato, ossia l'inseguimento dei rapinatori e l'esplosione di colpi di pistola a distanza ravvicinata, direttamente verso i corpi dei medesimi, è stata posta in essere in un momento in cui l'aggressione da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, tanto che gli stessi erano usciti dalla gioielleria e si stavano apprestando ad allontanarsi, salendo sull'automobile. Dunque, in una situazione in cui difettavano i requisiti il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo. L'opinione sostenuta nell'atto di appello (…), secondo la quale la rapina non sarebbe stata ancora conclusa è smentita dall'esame dei filmati (…)".
Sono quelle riassunte a pagina 28 delle motivazioni della sentenza depositate oggi, martedì 3 febbraio, le ragioni che hanno indotto i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino a confermare la condanna già inflitta in primo grado al gioielliere Mario Roggero.
A novembre 2025 Roggero è comparso di fronte alla giuria popolare presieduta dalla dottoressa Cristina Domaneschi ricorrendo contro il verdetto di primo grado col quale nel dicembre 2023 la Corte d’Assise di Asti lo aveva condannato a 17 anni di reclusione .
Il 3 dicembre scorso, a due anni da quella prima condanna, era arrivata la conferma del giudizio di colpevolezza nei suoi confronti per avere il 71enne commerciante volontariamente ucciso due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 tentarono l’assalto alla sua gioielleria di Gallo Grinzane – il braidese Andrea Spinelli e il torinese Giuseppe Mazzarino –, per aver tentato di uccidere il terzo componente della banda – l’albese Alessandro Modica – e infine per aver portato la propria arma fuori dal suo negozio di via Garibaldi.
Nelle 34 pagine delle motivazioni, i giudici torinesi hanno ora circostanziato le ragioni che li hanno indotti a respingere i sedici motivi d’appello presentati dal collegio difensivo, composto dall’avvocato Stefano Marcolini e dall’analista processuale Sergio Novani.
Di queste, la principale riguarda certamente la mancanza, nell’azione dell’imputato, dei requisiti previsti dall’istituto della legittima difesa, enumerati dall’articolo 52 del Codice Penale, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 36 del 2019. Requisiti secondo i quali, scrivono i giudici, "l’uso di un'arma può essere ritenuto reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che: il pericolo di offesa sia attuale; l'impiego dell'arma sia necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero i beni; non siano praticabili altre condotte alternative lecite o meno lesive; con specifico riferimento alle aggressioni a beni patrimoniali, ricorra un pericolo di aggressione personale".

LE FASI DELLA SPARATORIA
Per arrivare a tali conclusioni i giudici hanno ripercorso con dovizia di particolari i diversi momenti della sparatoria.
Al termine di tale circostanziata ricostruzione si conclude che "l’imputato ha esploso più colpi di arma da fuoco, tutti diretti al corpo dei rapinatori che stavano cercando di allontanarsi, colpendoli tutti e tre, in assenza sia di un concreto e attuale pericolo di offesa per l'incolumità personale dei presenti, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo e ha, di conseguenza, posto in essere un'azione armata in concreto non necessaria né inevitabile in chiave difensiva (il filmato smentisce la versione dell'imputato, secondo la quale Spinelli gli avrebbe puntato contro l'arma). (…) i rapinatori stavano salendo sull'automobile, per allontanarsi, situazione, quest'ultima, che avrebbe certamente dovuto tranquillizzare l'appellante circa l'assenza di un pericolo attuale".
E ancora: "Gli elementi di fatto accertati, essenzialmente attraverso le immagini delle videoriprese, che consentono la ricostruzione fedele di quanto avvenuto, conducono a escludere la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa reale, dal momento che l'esplosione di plurimi colpi dall'arma utilizzata da Roggero, che hanno condotto alla morte di Spinelli e Mazzarino e al ferimento di Modica, sono stati posti in essere all'esterno della gioielleria, sulla pubblica via, in un momento nel quale l'azione violenta e minacciosa da parte dei tre autori della rapina era conclusa e gli stessi stavano per salire sulla loro automobile per allontanarsi dal luogo".
"Né Roggero, né i suoi familiari erano al momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco esposti al pericolo concreto di un'offesa da parte dei rapinatori e non vi era alcuna condizione di imminente pericolo, di talchè, deve essere esclusa la sussistenza di una situazione di concreta pericolosità, rilevante ex art. 52 Codice Penale".
LA MOGLIE PORTATA VIA DAI RAPINATORI
I giudici hanno ritenuto non credibile la ricostruzione secondo la quale Roggero ha sostenuto di avere da un lato temuto che i rapinatori potessero tornare, che avessero portato via la moglie e che poi, subito dopo il suo primo sparo, Spinelli gli avesse puntato contro l'arma.
"La ricostruzione – scrivono – è da un lato illogica, dall'altro smentita in più punti in ragione di quanto emerge dalle immagini dei filmati. Non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori. Dì ciò l'imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente. Nemmeno è verosimile che egli avesse ritenuto che i rapinatori avessero portato con loro la moglie. Tale convinzione è smentita obiettivamente dalla parte del filmato, antecedente all'uscita di Roggero dalla gioielleria, in cui si vede chiaramente che dopo avere preso la pistola si scontra con la moglie. A tale proposito, non è credibile che egli non si sia reso conto di essersi fisicamente scontrato con la moglie, anche perché, se il suo timore era rivolto alle condizioni della medesima, proprio lo scontro con lei non poteva non essere percepito. Inoltre, non si può ritenere che le condizioni emotive dell'imputato lo avessero indotto a una percezione alterata della realtà anche perché, tra l'altro, per un significativo periodo dopo il fatto e, in particolare, nelle interviste rilasciate, mai ha indicato un simile timore, mentre ha affermato che la sua condotta era l'unico modo per fermare i rapinatori e che il suo intento era assicurarli alla giustizia".
ESCLUSA ANCHE LA DIFESA "PUTATIVA"
"Nemmeno colgono nel segno – dicono i giudici – le valutazioni difensive nella parte in cui, invocando la legittima difesa putativa fanno richiamo alle valutazioni svolte dal dottor Keller all’udienza del 7.7.2023, nel corso delle quali ha precisato che Roggero stava difendendo sé stesso e la famiglia (anche da un punto di vista emotivo), dal momento che la sussistenza dei presupposti per la legittima difesa è strettamente giuridica e non medica, né come già detto hanno rilievo gli stati emotivi e passionali. Inoltre, pure se superfluo, per quanto già detto, può rilevarsi che la successiva condotta di inseguimento da parte dell'imputato, benché i fatti omicidiari consumati e tentati si fossero già verificati, è espressione di un animus del tutto diverso e diametralmente opposto rispetto all'animus di chi è convinto di dovere difendere l'incolumità di un familiare o comunque difendere sé stesso. Va poi aggiunto che il gesto dell'imputato, al suo ritorno nel retro della gioielleria, quando vede la moglie, è ben lontano da poter essere interpretato come il gesto di chi finalmente rivede colei che riteneva essere stata rapita".
GLI ALTRI MOTIVI D’APPELLO
Giudicati irricevibili anche gli altri numerosi motivi d’impugnazione presentati dalla difesa.
Questa aveva fatto riferimento a nullità processuali, con vizi nella costituzione della corte di primo grado (per la sostituzione di un giudice popolare durante l’ultima udienza) e nella gestione del rito abbreviato; all’inutilizzabilità di alcune prove, con la contestazione dell'uso delle "sommarie informazioni" rese da Roggero, dalla moglie e dalla figlia immediatamente dopo il fatto, "senza le dovute garanzie".
La stessa difesa aveva poi eccepito questioni tecniche, criticando le consulenze balistiche, informatiche (filmati) e autoptiche svolte dal pubblico ministero, e messo indubbio l’imputabilità del commerciante, sostenendo la sussistenza a suo carico di un vizio parziale di mente e criticando la perizia che aveva invece negato l'esistenza di uno stress post-traumatico in Roggero.
IL CONTEGGIO DELLA PENA
Come noto, rispetto ai 17 anni di reclusione del verdetto di primo grado, in appello la pena a carico di Roggero è stata ridotta a 14 anni e 9 mesi.
"Premesso – si legge nelle motivazioni – che la pena è stata determinata nel minimo e che sono state riconosciute due attenuanti, gli aumenti a titolo di continuazione possono essere ridotti al fine di renderli proporzionati rispetto alla valutazione integrale del fatto. In applicazione dell'art. 81 c.p., si ritiene, dunque, congruo un aumento, sulla pena anni 10 e mesi 6 di reclusione, di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 2), di anni 1 di reclusione per il reato di cui al capo 3), di mesi tre di reclusione per il reato di cui al capo 5), per una pena complessiva di anni 14 e mesi 9 di reclusione".
LE REAZIONI
"La sentenza è molto bene motivata e riafferma un principio che deve continuare a caratterizzare la nostra società, la nostra democrazia: la vita di ogni essere umano è un bene fondamentale ed è protetta dalla legge". Così gli avvocati Marino Careglio e Flavio Campagna, che in giudizio hanno assistito i prossimi congiunti di Andrea Spinelli, costituiti parte civile.
Si attendono le reazioni dei difensori di Roggero, che dopo la pronuncia della sentenza, lo scorso 3 dicembre, avevano dichiarato di attendere le motivazioni per perfezionare il ricorso in Cassazione.













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