Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito al ricorso presentato dalla Superba Calcio contro la regolarità della gara disputata contro il Pontelungo 1949, terminata con il punteggio di 3-1 a favore dei granata ingauni.
La società genovese aveva inoltrato un reclamo sostenendo che la partita fosse stata alterata da un presunto errore tecnico dell’arbitro. In particolare, la Superba lamentava la mancata espulsione di un calciatore del Pontelungo che, secondo la ricorrente, avrebbe colpito volontariamente con una gomitata al volto un proprio giocatore.
L’episodio sarebbe stato rilevato da un assistente arbitrale e segnalato al direttore di gara, che però non adottava alcun provvedimento disciplinare. Secondo la Superba, l’espulsione avrebbe costretto il Pontelungo a giocare in inferiorità numerica per oltre 25 minuti, con conseguente alterazione dell’equilibrio della gara.
La società del presidente Neri, nella memoria depositata, ha negato che ci fosse stata una gomitata volontaria, sostenendo che si trattasse piuttosto di uno scambio di scorrettezze tra due giocatori.
Dopo aver valutato il caso, il Giudice Sportivo ha stabilito che non vi fossero i presupposti per accogliere il ricorso. È stato ribadito infatti che, in base all’art. 65 del Codice di Giustizia Sportiva, non rientra nelle proprie competenze sindacare decisioni di natura tecnica assunte dall’arbitro durante la gara.
Nel caso specifico, l’episodio era stato visto e segnalato dall’assistente e valutato dall’arbitro, il quale ha deciso di non sanzionarlo: una scelta che rientra nella sua discrezionalità tecnica.
Inoltre, i video presentati dalle società non sono stati ritenuti utilizzabili, poiché l’episodio era già stato oggetto di valutazione diretta da parte della terna arbitrale.
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