Si entra sempre più nel vivo del periodo che precede le elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre: giunti a quarantacinque giorni dalla fatidica data che chiamerà alle urne nella nostra provincia i cittadini di 14 Comuni scatta da quest'oggi, 19 agosto, il periodo di par condicio e del cosiddetto "buio elettorale".
Secondo la legge 28 del 22 febbraio 2000 all'articolo 9 comma 1 stabilisce infatti che "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Il che significa, in parole povere, che chiunque ricopra un ruolo istituzionale nelle amministrazioni prossime alla scadenza del mandato e sarà candidato nella prossima tornata elettorale non potrà comunicare nella sua veste ufficiale.
La sola eccezione riguarda casi in cui sussistano i requisiti di indispensabilità e indifferibilità, ma previa una verifica effettuata dall'Agcom per le osservazioni di competenza dopo una segnalazione da parte della pubblica amministrazione responsabile corredata da una nota con la quale si motiva l’indispensabilità e l’indifferibilità del messaggio e si specifica l’intenzione di trasmetterlo in forma anonima.
Ma non solo. Da quest'oggi dovrà essere rispettata la condizione di parità di accesso ai mezzi di informazione per i candidati, la celeberrima "par condicio".
I comuni al voto nell'Astigiano sono undici: Casorzo, Castelnuovo Belbo, Cortanze, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piovà Massaia, Quaranti, Roatto, Rocca d'Arazzo, San Paolo Solbrito, Scurzolengo.
Dal 3 settembre 2021, sono vietati: il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Dal 3 settembre 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
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