Il requisito introdotto dalla Regione Piemonte, che prevede per i soli cittadini extra Ue che intendono accedere alle domande per l’assegnazione delle case popolari l’onere aggiuntivo di dimostrare l’assenza di proprietà all’estero, mediante documentazione rilasciata dal competente Stato estero "risulta discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari”.
Lo ha deciso con un'ordinanza il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso presentato dall’Asgi (Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione) contro la Regione Piemonte e il Comune di Torino, inerente i requisiti d’accesso agli alloggi di edilizia popolare per i cittadini extracomunuitari.
La circolare regionale n. 81 del 14 novembre 2019 richiede, infatti, ai soli cittadini stranieri extra Ue l’onere aggiuntivo di dimostrare l’assenza di proprietà all’estero mediante documentazione rilasciata dal competente Stato estero. Un requisito che - secondo il Tribunale - risulta discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari.
“Dalla prescrizione in esame - si legge nell'ordinanza - emerge comunque, a parità di condizioni (esistenza o meno di proprietà immobiliari all’estero), l’imposizione ai soli cittadini stranieri di oneri documentali aggiuntivi. Tali oneri risultano di difficile o impossibile assolvimento rispetto a quegli Stati esteri nei quali vi è incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura”. Per il giudice “la situazione di impossidenza immobiliare all’estero (che costituisce requisito per l’assegnazione del contributo per l’alloggio sia per l’italiano che per lo straniero), si traduce in un vero e proprio ostacolo all’assegnazione dell’alloggio per i soli cittadini stranieri, laddove non possa essere appositamente verificata dall’amministrazione con riferimento alla posizione del richiedente. La circostanza che impone un onere aggiuntivo ai cittadini stranieri, in ragione esclusiva della loro condizione di stranieri, costituisce una discriminazione diretta a danno degli stessi, non essendo ragionevole una ripartizione degli oneri documentali, inerenti le proprietà situate all’estero, basata sulla diversa cittadinanza”.
Il Tribunale ha accertato “l’illegittimità della sospensione delle domande di alloggi in emergenza abitativa di tutti i cittadini stranieri che non hanno prodotto documentazione attestante il non possesso di proprietà immobiliari ulteriore rispetto all’Isee o comunque ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani” ordinando alla Regione Piemonte “di valutare le domande presentate dai cittadini stranieri, per la parte relativa all’assenza di proprietà immobiliari all’estero da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, sulla base dei medesimi oneri documentali previsti per i cittadini italiani, ammettendo direttamente al beneficio – in caso di sussistenza degli ulteriori requisiti – i cittadini che hanno fatto domanda di alloggi in emergenza abitativa”.
Le reazioni dei consiglieri regionali
“Prima i piemontesi? No, cara Assessora Caucino, il diritto alla casa è di tutti e tutte. Prima gli italiani? No, signori della destra, prima viene chi ha più bisogno”, è il commento del Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, all'ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da ASGI contro la Regione Piemonte, riconoscendo il “carattere discriminatorio” della circolare con cui la Regione ha imposto ai soli cittadini extracomunitari di dimostrare l’assenza di proprietà nello Stato di nazionalità, per poter presentare domanda di accesso agli alloggi di edilizia popolare, e dichiarando illegittima la sospensione delle domande presentate dai cittadini stranieri che non avevano prodotto la documentazione.
“Ora la Regione dovrà valutare quelle domande come tutte le altre e ammettere direttamente al beneficio coloro che hanno i requisiti. Il Comune di Torino dovrà revocare l’avviso pubblico con cui ha chiesto ai cittadini stranieri di presentare i documenti aggiuntivi” - prosegue Grimaldi - “Dopo il parere del Difensore Civico e della Corte Costituzionale, il Tribunale di Torino mette la parola fine a questo assurdo cavillo discriminatorio. Avevamo previsto conseguenze giudiziarie, ci sono state e ora la Regione deve prenderne atto e ammettere al godimento degli alloggi coloro che sono stati ingiustamente esclusi, privati di un diritto fondamentale”.
“Questa ordinanza - dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno - anticipa quanto potrebbe accadere alla legge dell’Assessora Caucino sul tema dell’edilizia sociale che mira a prevedere una corsia preferenziale per i piemontesi residenti nella regione da 10,15 o addirittura 20 anni, nell’assegnazione di una casa popolare, secondo lo slogan “Prima i piemontesi”, un motto quanto mai in contrasto con le norme della nostra Costituzione e con quelle di un’Unione Europea libera, democratica, aperta”.
“Non credo che introdurre premialità basate sugli anni di residenza nella nostra Regione possa essere un criterio valido per risolvere il problema dell’emergenza abitativa dal momento che altri sono i fattori che determinano la necessità di richiedere una casa. Prima i piemontesi? No, prima i più deboli”, conclude Sarno.
Monica Canalis, vice segretaria Pd Piemonte e consigliera regionale, in merito ai criteri per accesso agli alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica, è stata altrettanto dura. “Questa disparità di trattamento configura una discriminazione, a cui il Tribunale ha posto fine grazie a un ricorso dell’Asgi. La certificazione o attestazione di assenza di proprietà immobiliari all’estero, rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità, è un adempimento burocratico spesso reso impossibile dalle carenze amministrative degli Stati d’origine. Poco a poco le iniziative incostituzionali di questa Giunta vengono smontate e lo stato di diritto è ripristinato”.
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