Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione dell'ex dirigente Massimo Mangiarotti del Comune di Sanremo dal concorso pubblico per il Settore Ambito Sociale, rigettando integralmente l’appello contro la sentenza del TAR Liguria. La vicenda nasce dal licenziamento disciplinare del dirigente, avvenuto l’11 marzo 2024. Pochi mesi dopo, il Comune aveva bandito un nuovo concorso per assumere un dirigente destinato proprio allo stesso settore in cui l’uomo aveva lavorato dal 2019. Tra i requisiti generali previsti dal bando figurava quello di “non essere stati destituiti o licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione”.
L’ex dirigente aveva presentato domanda di partecipazione, ma era stato escluso proprio in forza di questa clausola. Nel ricorso, l’appellante contestava diversi aspetti della procedura: dalla competenza della Conferenza dei Sindaci e del segretario comunale fino alla presunta irragionevolezza della norma che impedisce la partecipazione ai concorsi pubblici a chi sia stato licenziato disciplinarmente. Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto infondate tutte le censure. Sul ruolo della Conferenza dei Sindaci, i giudici hanno chiarito che l’organismo si era limitato a fornire indirizzi generali, senza adottare atti gestionali. La redazione del bando e la definizione concreta dei requisiti erano invece rimaste in capo agli uffici comunali, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Respinte anche le contestazioni contro il segretario generale del Comune. Secondo la sentenza, il regolamento comunale consentiva espressamente di attribuire al segretario incarichi dirigenziali ad interim in caso di vacanza del posto. I giudici hanno richiamato sia il TUEL sia precedenti giurisprudenziali, evidenziando come tali funzioni possano essere affidate al segretario comunale anche in enti di dimensioni rilevanti.
Il punto centrale della decisione riguarda però la clausola escludente prevista dal bando. L’appellante sosteneva che l’automatica esclusione dai concorsi pubblici di chi abbia subito un licenziamento disciplinare violasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza, chiedendo di disapplicare l’articolo 2 del DPR 487/1994 e l’articolo 2 del DPR 3/1957. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto la previsione conforme ai principi costituzionali, sottolineando che nel caso concreto il licenziamento era stato disposto solo pochi mesi prima della pubblicazione del bando e dalla stessa amministrazione che aveva indetto il concorso. Secondo i giudici, non si trattava quindi di un divieto “sine die” o sproporzionato, ma di una misura collegata a un fatto disciplinare recente e direttamente attinente allo stesso incarico pubblico.
La sentenza distingue inoltre il caso esaminato da quello affrontato dalla Corte costituzionale nel 2007, osservando che qui mancavano due elementi decisivi: la distanza temporale significativa tra sanzione e concorso e la diversità tra il precedente impiego e quello oggetto della selezione. Respinte anche le accuse di ritorsione avanzate dall’ex dirigente, che aveva sostenuto di essere stato penalizzato dopo alcune segnalazioni rivolte ad ANAC e Procura della Corte dei conti. Per il Consiglio di Stato, l’esclusione derivava direttamente dalle norme regolamentari e dal bando di concorso. Eventuali profili ritorsivi legati al licenziamento disciplinare, precisano i giudici, dovranno eventualmente essere valutati dal giudice civile.
Dichiarate infine inammissibili le contestazioni sul calendario delle prove, sulla nomina della commissione e sulla posizione del candidato vincitore: una volta escluso legittimamente dal concorso, l’appellante non avrebbe infatti avuto un interesse concreto a contestare gli ulteriori atti della procedura. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato integralmente la decisione del TAR Liguria, condannando l’appellante al pagamento di 5 mila euro di spese legali, oltre IVA e CPA.









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