Bashkim Toska, operaio 59ennne albanese, è rimasto vittima di un incidente in un cantiere edile di Limone Piemonte nel febbraio 2020. Era il suo primo giorno di lavoro: ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da alcuni casseri, morì dopo tre giorni di ricovero in ospedale.
Chiamati a rispondere in tribunale a Cuneo della morte dell'uomo - che lavorava per l’azienda Fratelli Kovacaj srl, impresa a cui erano state subappaltate da Edil 2014 altre opere di muratura, (il titolare della vittima ha già definito la sua posizione processuale in abbreviato) - l’ingegnere R.C., responsabile dei lavori per la sicurezza e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della società Lim-one Srl di Cuneo, cioè l’impresa committente che aveva appaltato i lavori; F. S., capo commessa e coordinatore di cantiere della società Fantino Costruzioni di Cuneo, ovvero l’impresa esecutrice dell’intervento, e A. K., il legale rappresentante dell’impresa Edil 2014 a cui la Fantino aveva subappaltato la realizzazione dei muri in cemento armato.
Dopo le richieste di condanna formulate dal sostituto procuratore Attilio Offman è toccato alle difese pronunciare le loro arringhe.
Il primo a prendere la parola è stato l’avvocato Gugliemo Gugliemi, difensore di F.S. la cui colpa, secondo la Procura, risiederebbe in un “difetto di coordinamento”: l’area di posizionamento dei casseri non sarebbe stata delimitata, impedendo così il passaggio dei lavoratori. “Avrebbe dovuto dire F.S. al dipendente di un’altra ditta da dove passare?” Questo quanto sostenuto dal legale che, dopo aver rassegnato le conclusioni al giudice Marco Toscano, ha chiesto per F.S. l’assoluzione. “Che cosa ne sapeva il mio assistito, assente in cantiere, che un lavoratore della Kovakacj non conosceva il percorso da seguire? – ha concluso - Qui si sta confondendo il direttore tecnico con quello dei lavori. Non si può rispondere dell’omissione di qualcun altro. La morte del lavoratore è un susseguirsi di irregolarità da parte della sua azienda”.
Quanto alla posizione di A.K. il legale rappresentante dell’impresa Edil 2014 a cui si imputa la mancata previsione nel piano della sicurezza di un modo alternativo del montaggio dei casseri, la legale Cristiana Sorasio ha sostenuto che “non solo il piano operativo di sicurezza indicava le misure da rispettare nel montaggio del cassero, ma lo stesso manuale di istruzioni della ditta fornitrice dei pezzi indicava esattamente l'utilizzo dei piombatori, e che in caso di parete scoscesa bisognasse partire da dove c'era più spazio”. In merito alla posizione del suo assistito, per cui ha chiesto l’assoluzione ha aggiunto: “Di tutti gli elementi indicati nel piano operativo di sicurezza e nel manuale che non sono stati rispettati, hanno già risposto gli operai condannati in abbreviato”.
In ultimo ha rassegnato le proprie conclusioni l’avvocato Alessandro Ferrero per R.C., la cui responsabilità risiederebbe nel non aver previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) lo stop dei lavori in caso di forte vento. “Se gli operai addetti al cassero hanno ignorato le norme predisposte per la sicurezza durante la fase di costruzione, che è la vera causa dell'evento – ha sostenuto il difensore -, come si può contestare che l'omissione delle indicazioni in caso di vento sul P.S.C. possa avere una relazione di causalità con l'incidente?”
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