Marco Vittorelli, ex presidente di Pallacanestro Varese, non ci sta: il Collegio di Garanzia del Coni ha comunicato nel pomeriggio di oggi di aver ricevuto il suo ricorso avverso alle decisioni prese dalla Corte d'Appello Federale sul caso Tepic.
L'azione è a titolo personale: Pallacanestro Varese, come si evince dal documento che sotto pubblichiamo, viene semplicemente "notiziata" in merito alla questione.
Vittorelli, sia in primo che in secondo grado, era stato condannato a tre anni di inibizione per frode sportiva e illecito sportivo in seguito ai fatti contestati.
La "mossa" interna al club di far dimettere l'intero consiglio di amministrazione prima dello scadere della deadline per il ricorso (cioè oggi), nominando un nuovo cda e un nuovo presidente (cosa avvenuta 10 giorni fa: leggi QUI), ha un significato ben preciso anche in merito: Varese si "ritira" dalla lite, lasciando "libero" il suo ex presidente di agire come meglio crede per tutelare la propria persona.
Vero è anche che l'incertezza sulle intenzioni di Vittorelli - che a oggi non è più tesserato (varrà quindi lo stesso il suo ricorso?) è rimasta fino a oggi e che il ricorso non è stata una decisione in alcun modo concordata con l'ex società.
In soldoni: Pallacanestro Varese, che si è "messa il cuore in pace", potrà avere nocumento da ciò che il suo ex presidente ha deciso di fare? A logica no. Ma in caso di accoglimento parziale del ricorso stesso da parte del Collegio di Garanzia del Coni, con conseguente rimando alla Corte Federale, i fatti verranno riesaminati anche nel merito, mentre il giudizio del Collegio attiene semplicemente ai vizi giuridici del provvedimento di secondo grado.
Ecco: questo, forse, il sodalizio biancorosso lo avrebbe evitato volentieri.
Questo il comunicato del Coni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Marco Vittorelli (all’epoca dei fatti, Presidente della società Pallacanestro Varese) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), della Procura Federale della FIP, notiziando altresì la Società Pallacanestro Varese S.r.l. e la Procura Generale dello Sport, avverso la decisione n. 6 della Corte Federale di Appello della FIP, di cui al C.U. n. 630 del 26 aprile 2023, le cui motivazioni sono state notificate al ricorrente in data 4 maggio 2023, con la quale, visto l'art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto congiuntamente dall'odierno ricorrente e dalla Società Pallacanestro Varese S.r.l. avverso la decisione n. 38 del Tribunale Federale della FIP, di cui al C.U. n. 592 del 15 aprile 2023, (che ha applicato, tra gli altri, a carico del dott. Marco Vittorelli, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 13 aprile 2026, ex art. 59,1b, R.G.), è stata confermata la sanzione dell'inibizione per anni tre, fino al 13 aprile 2026, a carico dell'dott. Marco Vittorelli ed è stata irrogata, a carico della Società la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
La vicenda trae origine dal deferimento della Procura Federale della FIP, a carico, tra gli altri, del dott. Marco Vittorelli, per la violazione dell'art. 59/1b R.G., con riferimento alla dichiarazione resa in merito all'ottemperato pagamento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati, necessaria per l'ammissione al Campionato di Basket Serie A 2022/2023.
Il ricorrente, dott. Marco Vittorelli, chiede al Collegio di Garanzia, nel merito:
- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare l’impugnata decisione della Corte Federale di Appello della FIP di cui al C.U. 630 del 26 aprile 2023, CFA n. 6, nella parte in cui conferma la sanzione dell’inibizione per anni tre irrogata in primo grado nei suoi confronti, per i motivi di cui in narrativa;
- in mero subordine, di accogliere parzialmente il ricorso con riqualificazione della condotta e, ai sensi dell’art. 62, co. 2, Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di rinviare la decisione alla Corte Federale di Appello della FIP in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi.
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