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Sport | 16 maggio 2023, 15:18

Altezza delle porte, il giudice sportivo respinge il reclamo del Varese e conferma il 2-0 della Folgore

«Quando si è provveduto nuovamente alla misurazione delle porte "abbiamo constatato che erano entrambe dell'altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolamentari ed ho così potuto dare il via alla gara (ora inizio 16:25)"»: basandosi sul referto dell'arbitro, il giudice respinge il reclamo del club biancorosso. Prima di sabato la decisiva sentenza della Corte Sportiva d'Appello che potrà basarsi anche sulla visione delle immagini

Altezza delle porte, il giudice sportivo respinge il reclamo del Varese e conferma il 2-0 della Folgore

Il giudice sportivo «respinge il reclamo» del Città di Varese e convalida «il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 dopo i tempi supplementari in favore della US Folgore Caratese».

La decisione di pochi minuti fa dopo il reclamo della società biancorossa (leggi QUI) lascia dunque alla Corte Sportiva di Appello, secondo grado di giudizio che prenderà in considerazione anche immagini ed eventuali filmati prodotti dal Varese e che arriverà entro il fine settimana, la possibilità di ribaltare il verdetto del campo a favore dei biancorossi.

La decisione del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D.A.R.L. CITT DI VARESE, con il quale si chiede di disporre a carico della U.S. FOLGORE CARATESE ASD la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al Direttore di gara, prima dell'inizio gara, specifica riserva scritta in merito all'altezza delle porte e che l'arbitro avrebbe autorizzato l'inizio della gara nonostante manifeste irregolarità del terreno di gioco, ricavabili (I) dalla presenza di "almeno due avvallamenti superiori ai 3 cm", (II) dalle "distanze tra le traverse e il resto del campo/suolo rimaste inferiori a quelle regolamentari", nonché (III) dallo "sdoppiamento" delle linee di porta la cui nuova tracciatura ha reso "di larghezza ben superiore a 12 cm o comunque di larghezza superiore a quella del palo", in violazione della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio;

- lette le controdeduzioni depositate dalla U.S. FOLGORE CARATESE ASD, con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto "infondato in fatto e in diritto";

- rilevato come il direttore di gara, su richiesta di codesto Giudice sportivo, inoltrava supplemento di rapporto nel quale afferma che successivamente alla presentazione di riserva scritta,

a) si è proceduto a controllo dell'altezza delle porte, avvenuto alla presenza dei dirigenti di entrambe le società e che "una delle due porte risultava essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri";

b) in seguito la società ospitante ha provveduto "a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti";

c) quando si è provveduto nuovamente alla misurazione delle porte "abbiamo constatato che erano entrambe dell'altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolamentari ed ho così potuto dare il via alla gara (ora inizio 16:25)".

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 DTS in favore della U.S. FOLGORE CARATESE ASD

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D.A.R.L. CITTA’ DI VARESE

Redazione

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