Il Nazionale

Cronaca | 02 maggio 2023, 18:28

Sanremo: il Tar respinge il ricorso del ristorante 'Maona', una parte del retro dovrà essere demolito

I proprietari, infatti, avevano impugnato l’ordinanza di demolizione per l’ampliamento abusivo del locale, con la realizzazione di uno scavo in galleria nel terreno di proprietà comunale

Sanremo: il Tar respinge il ricorso del ristorante 'Maona', una parte del retro dovrà essere demolito

Il comune di Sanremo ha vinto la causa al Tar della regione, in relazione al ricorso che era stato presentato dal ristorante ‘Maona’ di corso Imperatrice, dopo l’ordinanza di palazzo Bellevue dell’aprile 2022, di demolizione della parte retrostante dell’esercizio, perché costruito abusivamente su area pubblica.

I proprietari, infatti, avevano impugnato l’ordinanza di demolizione per l’ampliamento abusivo del locale, con la realizzazione di uno scavo in galleria nel terreno di proprietà comunale, oltre ad alcune opere minori, realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio (un servizio igienico nel vano sottoscala, l’ampliamento della superficie interna del vano utilizzato come cucina, la modifica delle bucature esterne e una nuova finestra).

Secondo i proprietari del ristorante, invece, l’ordinanza era nulla ‘per imprecisa e/o incomprensibile indicazione di quanto ordinato rispetto all’accertato e per la discordanza delle lettere utilizzate nelle varie parti dell’ordinanza per indicare le singole opere abusive, con le quali non sarebbe possibile comprendere quali siano le sanzioni concretamente applicate’.

Sempre secondo i proprietari il comune non aveva trovato il titolo (in particolare dagli elaborati grafici allegati al contratto di compravendita del 1955) ed aveva accusato palazzo Bellevue Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione”. E, sempre secondo loro “Il notevole lasso di tempo (più di sessant’anni) trascorso dalla realizzazione dell’opera avrebbe generato un legittimo affidamento in capo al privato, con conseguente necessità di una motivazione rafforzata atta a rendere ragione dell’esistenza di uno specifico interesse pubblico all’applicazione della sanzione demolitoria”.

Il Tar ha rilevato che l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo edilizio grava sul proprietario. In questo caso, tenendo conto a quando risale l’abuso e la conformità di quanto realizzato alla planimetria catastale del 1956, ha disposto una serie di verifiche, per accertare se la porzione interrata sanzionata con la demolizione fosse stata effettivamente realizzata nel sottosuolo di proprietà comunale. L’accertamento ha confermato che il Comune ha correttamente applicato la sanzione di demolizione.

Lo stessi Tar ha rivelato come infondata anche la censura sollevata con il terzo motivo, secondo cui il notevole lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva e l’inerzia fino ad oggi mantenuta dalla pubblica amministrazione avrebbero determinato un onere motivazionale rafforzato sullo specifico interesse pubblico alla demolizione che risulti idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei privati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Seconda), ha respinto il ricorso dei proprietari che, quindi, dovranno procedere alla demolizione. Ha anche deciso di compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

Carlo Alessi

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