Un processo, quello del troncone Tenda Bis, passato dal Tribunale di Cuneo al Bruno Caccia di Torino su cui incombe la prescrizione. I termini sono iniziati a decorrere nel 2017 e matureranno nel 2025.
Chiusasi la prima tranche a cuneo poco più di un anno fa, che ha visto la condanna in primo grado di tutti gli imputati, nei giorni scorsi, si è svolta nel palazzo di giustizia torinese la prima udienza filtro.
La Procura, rappresentata dalla p.m. Chiara Canepa, sostiene l’accusa di frode in pubbliche forniture, falsificazioni sulle certificazioni SAL (avanzamento stato dei lavori), truffa ai danni dello stato e attentato ai pubblici trasporti di fronte al giudice Maria Grazia Locati.
Sono quindici gli imputati, cinque dei quali sono già stati giudicati a Cuneo. Parti civili, il Comune di Limone Piemonte, l’Anas e il Ministero dei Trasporti.
La ragione per cui l’inchiesta aveva subìto uno sdoppiamento tra Cuneo e Torino ruota attorno alla competenza territoriale. Le certificazioni dello stato di avanzamento dei lavori del tunnel erano state datate e sottoscritte a Torino e dunque, anche i reati connessi alla presunta falsificazione sulle certificazioni, quali truffe e le frodi si sarebbero concretizzate nel capoluogo piemontese.
La Procura di Cuneo, però, nel corso della ‘prima tranche’, aveva invece sostenuto fosse solo una questione formale e non concreta, opponendosi così alla richiesta di ‘suddividere’ il procedimento in due tronconi, giacché, come era stata ribadito nella prima udienza filtro celebratasi al palazzo di Piazza Galimberti, le intercettazioni cui erano soggetti gli imputati, agganciavano le celle di Limone Piemonte o al Colle di Tenda.
Analoga questione di competenza territoriale, ma all’inverso, è ora stata risollevata a Torino in sede di udienza filtro. La difesa di uno dei professionisti dei comparti geologi (G.G.) ha infatti eccepito l’incompetenza territoriale in favore del tribunale di Cuneo: in quanto per la posizione del suo assistito non sarebbe compatibile il tribunale torinese, non trattandosi né della falsificazione del Sal né di reati connessi.
Altra questione preliminare sollevata da parte dell’avvocato di un altro geologo (D.B.) è stata l’improcedibilità sul capo di imputazione riguardante l’accusa in concorso di attentato alla sicurezza dei trasporti, in quanto il reato sarebbe stato commesso sul territorio francese. Ad associarsi, anche la difesa del coimputato G.D.C.
E’ stato altresì rilevato una carenza di legittimazione passiva circa la posizione del responsabile civile Italconsult S.p.a. E’ stato infatti sostenuto che tra la società e la galleria Tenda non intercorresse alcun contratto.
Altra eccezione sollevata, riguarda la posizione processuale del contabile (S.S.): l’avvocato ha infatti eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione. Questione a cui si sono associate tutte le difese sostenendo l’impossibilità di comprendere quali siano le condotte addebitate agli imputati.
In ultimo è stato altresì contestato l’utilizzo delle perizie disposte dalla Procura di Cuneo in fase di indagini e in via d’urgenza, in quanto questo avrebbe comportato un mancato rispetto del termine della difesa per chiedere un eventuale formulazione di incidente probatorio.
La medesima eccezione sollevata in sede di udienza filtro presso il tribunale di Cuneo aveva già trovato da parte della Procura un chiarimento, ribadito dallo stesso pubblico ministero Chiara Canepa che ha illustrato come agli incarichi, che erano stati duplici, non fossero seguitate alcune richieste di incidente probatorio.
Sulle varie eccezioni sollevate, il giudice Maria Grazia Locati si pronuncerà tra circa un mese.
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