Il Nazionale

Cronaca | 21 luglio 2021, 15:23

Confermata la condanna per l’ex sindaco e l’ex segretario comunale di Brossasco

La Sezione centrale d’appello della Corte dei Conti conferma la sentenza e respinge le impugnazioni. A Brossasco un direttore generale, incarico conferito con accordo verbale da Beoletto alla dottoressa Mazzotta, non era necessario

Confermata la condanna per l’ex sindaco e l’ex segretario comunale di Brossasco

La Sezione centrale d’appello della Corte dei Conti di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Carmela Donatella Mazzotta, ex segretario comunale di Brossasco, e Bartolomeo MeoBeoletto, già sindaco del paese.

La vicenda è legata al conferimento delle funzioni di direttore generale (correva l’anno 2009) alla dottoressa Mazzotta, conferitogli nel corso della legislatura di Beoletto sindaco. Sino all’anno 2014, quando sulla poltrona di primo cittadino era arrivato Marcello Nova, che aveva notato alcune anomalie, segnalandole all’autorità giudiziaria.

Si era aperto l’iter.

Il giudice del lavoro di Cuneo ha condannato Mazzotta a pagare oltre 48.434 euro. Nel 2018, poi, la condanna per colpa grave, disponendo il pagamento al Comune di 43mila, da parte della Mazzotta, e di poco meno di 5mila euro da parte di Beoletto.

In primis, i difensori di entrambi avevano chiesto alla Corte dei Conti di dichiarare improcedibile la questione, perché si era già pronunciato il giudice del lavoro. Per i magistrati della Corte, invece, sono legittime due condanne parallele.

L’ex segretario aveva allora presentato appello al Procuratore regionale del Piemonte e al Procuratore generale della Corte dei Conti.

Era emerso che non c’era un formale atto di conferimento dell’incarico di direttore generale alla dottoressa Mazzotta. Ma che le prerogative di “Dg” erano state effettivamente esercitate, “svolgendo molteplici compiti in aggiunta alle funzioni di segretario comunale”.

Secondo la difesa, “la Mazzotta ha dimostrato di aver svolto queste funzioni”.

Anche Beoletto, dal canto suo, aveva impugnato la sentenza. La difesa “ha osservato come la Mazzotta avesse svolto effettivamente le funzioni di direttore generale” e che “l’effettivo svolgimento delle funzioni giustifica il pagamento delle medesime”.

La Procura generale della Corte dei Conti ha chiesto l’inammissibilità degli appelli, e il loro rigetto “per infondatezza” e “conseguente condanna alle spese”.

Così è stato.

Nelle ragioni della decisione, depositate agli atti, si legge come la condanna si fondi su due elementi: la mancanza di un formale conferimento dell’incarico, e la carenza dei presupposti che avrebbero potuto giustificare la figura del direttore generale “in un Comune di piccolissime dimensioni come quello di Brossasco”.

La sentenza è stata dunque confermata. Secondo la Sezione, il danno per le casse comunali e “conseguito ad un accordo verbale tra sindaco e segretario”.

Inoltre, per la Corte dei Conti, Beoletto e Mazzotta “erano gli stessi soggetti che avrebbero dovuto tutelare le casse dell’ente comunale dagli effetti negativi delle spese non dovute”, impedendo la “obiettiva esteriorizzazione” del danno.

“È stato possibile accorgersi del danno – si legge in sentenza – unicamente all’atto del subentro nella carica di sindaco, momento che consentito, con una diligente attività, di scoprire l’esistenza del danno e denunciarlo”.

Rigettata anche, in quanto infondata, la prescrizione, dal momento che il termine d’esordio è stato individuato a ottobre del 2014, momento dell’esposto di Nova, e non negli anni del pagamento dell’indennità da direttore generale alla dottoressa Mazzotta.

“Che le attività siano state realmente poste in essere dalla Mazzotta – prosegue la sentenza – non incide in alcun modo sulla loro accertata inutilità, e quindi dannosità per l’Ente”.

A margine della sentenza, giunge alla redazione anche un commento dell’ex sindaco Nova, che riportiamo integralmente.

Quando, sindaco dal 2014 al 2017, avevo interrotto l’illecito conferimento e l’indebito conseguimento dell’indennità di direttore generale in un Comune di piccolissime dimensioni come quello di Brossasco, per circa 50.000 euro, richiedendone la restituzione, questi, in primo grado, furono entrambi condannati per colpa grave dalla Procura regionale.

Si sono così restituiti, con interessi e spese 65mila euro alle casse comunali. 

Entrambi, con analoghe argomentazioni, richiamando la prescrizione, formularono appello alla Sezione della Corte dei Conti a Roma, nel 2018 per l’assoluzione. Con questa sentenza ho appreso in questi giorni il rigetto per infondatezza e condanna alle spese.

Interessante il passaggio dove si evidenzia che i soggetti erano i medesimi che avrebbero dovuto tutelare le casse dell’ente dagli effetti negativi delle spese non dovute.

Come dove nel seguito viene indicato che “è stato possibile accorgersi del danno unicamente all’atto del subentro nella carica di sindaco, momento che ha consentito, con una diligente attività, di scoprire l’esistenza del danno e denunciarlo”.

Anche per questo, sono stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, nel 2019.

A Roma, rigettando il ricorso, confermano la sentenza di condanna per colpa grave.

Evidentemente, la questione non era chiusa, poiché in paese qualcuno pensava che quei soldi fossero allora dovuti e di non avere colpe, cosa per la quale diverse richieste di ristoro delle spese legali sostenute sono state mandate dal Beoletto prima al Commissario prefettizio e poi, pare, al sindaco per il rimborso”.

redazione

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