Dalla mezzanotte sono entrate in vigore le nuove misure di contrasto alla pandemia e le norme di prevenzione del contagio da Covid-19.
Il pacchetto di restrizioni è stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, con qualche piccola modifica rispetto al precedente decreto, quello varato dall’allora premier Giuseppe Conte, il 14 gennaio 2021.
Cambiano quindi le regole per l’unica zona rossa della Granda, quella che comprende i 12 Comuni delle Valli Po e Infernotto, che dopo aver osservato per i primi 3 giorni le norme del decreto Conte, oggi passa alle restrizioni del decreto Draghi.
Le indicazioni che riportiamo qui di seguito sono la sommatoria delle restrizioni previste dal “decreto Draghi” e dal decreto regionale che il presidente Alberto Cirio ha firmato proprio ieri.
SPOSTAMENTI
Continua ad essere vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita.
Il transito sui territori in zona rossa è consentito se necessario a raggiungere altri territori, purchè non siano soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Attenzione: non è più consentito lo spostamento verso una sola abitazione, nel rterritorio comunale, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, nel limite di due persone ulteriori a quelle giò conviventi. Allo stesso modo, non sono più consentiti spostamenti nell’arco di 30 chilometri per i Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
Le attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese.
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso. Altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Rimane consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
MUSEI, CULTURA, SPETTACOLI
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, dove i servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
SCUOLA
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Una misura che la Regione aveva già disposto contestualmente all’istituzione della zona rossa.
Si possono svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori, o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
PARCHI GIOCO
Su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 9 marzo 2021 “non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità”.
COMMERCIO
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
“Si raccomanda fortemente – aggiunge il presidente Cirio – per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto”.
L’ordinanza regionale aggiunge come “l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani”.
Non solo. Sempre l’ordinanza regionale stabilisce che “è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20 alle ore 7 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering che, in regime di convenzione, svolgano servizio di mense aziendali, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi alloggino all’interno.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Consentita la ristorazione d’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18. Attenzione: non è più contemplato il servizio da asporto per le attività con codice Ateco 47.25 (commercio al dettaglio di bevande).
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
SERVZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. Attenzione: a differenza del precedente Dpcm non è più consentita l’apertura di barbieri e parrucchieri.
SMART WORKING
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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