Il Nazionale

Cronaca | 17 settembre 2026, 10:45

Anche Milano dice "no" alla rimessa in libertà di Mario Roggero. A novembre la decisione in Cassazione

Il Tribunale di Sorveglianza lombardo ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla difesa. Dopo il rigetto di Torino sarà ora la Suprema Corte a stabilire quale ufficio giudiziario sia competente sulla richiesta

Anche Milano dice "no" alla rimessa in libertà di Mario Roggero. A novembre la decisione in Cassazione

Si chiude, almeno per il momento, con un doppio stop dei tribunali di sorveglianza la richiesta avanzata dall'avocato Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, per ottenere il differimento dell’esecuzione della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia.

Dopo il rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino, formalizzata l’11 settembre, ora è arrivata anche la decisione di Milano. Il collegio milanese, riunitosi ieri (il 16 settembre), ha infatti dichiarato inammissibile l’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente detenuto nel carcere di Bollate.

La vicenda riguarda la richiesta formulata ai sensi dell’articolo 147 del Codice Penale, con la quale i difensori avevano chiesto di sospendere l’esecuzione della pena in attesa della definizione della domanda di grazia presentata dalla moglie del commerciante, Mariangela Sandrone, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Proprio ieri Roggero era comparso personalmente davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, intervenendo brevemente in aula. Nel corso della dichiarazione aveva parlato dei due mesi trascorsi in carcere e di un percorso di riflessione sulla propria condotta, affermando di aver compreso che "ogni vita merita rispetto" e riconoscendo di aver agito, quel giorno, con troppa impulsività. Al termine dell’udienza il collegio si era riservato.

Nel provvedimento, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ricostruisce anche il complesso intreccio sulla competenza tra i due uffici giudiziari. L’istanza era stata infatti presentata il 16 luglio, quando Roggero era ancora libero, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Successivamente, con l’ingresso in carcere a Bollate, si era aperto il contrasto tra Torino e Milano sulla competenza a decidere.

Il nodo, però, non è soltanto territoriale. Il collegio milanese ha ritenuto che, essendo Roggero già detenuto, non ricorressero i presupposti per il differimento dell’esecuzione richiesto dalla difesa. La decisione richiama inoltre il fatto che sul medesimo quadro fattuale si era già pronunciato il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che l’11 settembre aveva rigettato nel merito un’istanza analoga.

Il risultato è quindi un doppio pronunciamento sfavorevole: Torino ha respinto la richiesta, mentre Milano l’ha dichiarata inammissibile.

Resta però ancora aperta la questione preliminare della competenza. E su questo punto sarà la Corte di Cassazione a dover mettere la parola fine al “ping pong” tra i due Tribunali di sorveglianza. Il conflitto negativo sollevato da Milano nei confronti di Torino è infatti approdato davanti alla Suprema Corte.

La Prima sezione penale della Cassazione ha fissato per l’11 novembre 2026 l’udienza in camera di consiglio, chiamata a risolvere il conflitto di competenza. L’appuntamento era già stato fissato dalla Suprema Corte e riguarderà proprio la questione relativa all’ufficio giudiziario competente a decidere sull’istanza.

Nel frattempo, per Roggero, la richiesta di differimento della pena in attesa della grazia ha incassato due decisioni negative, seppure con motivazioni e formule processuali differenti. Torino ha infatti rigettato nel merito la richiesta, ritenendo che non vi fossero i presupposti per un intervento della magistratura di sorveglianza sul differimento della pena: secondo i giudici, la particolare complessità della vicenda e le diverse tesi prospettate non consentono di anticipare una valutazione che spetta al Presidente della Repubblica nell’ambito della domanda di grazia.  Milano, invece, ha dichiarato l’istanza inammissibile, richiamando il carattere eccezionale dell’istituto e soprattutto il fatto che Roggero fosse già detenuto quando la richiesta è stata esaminata, oltre alla precedente pronuncia di Torino sulla medesima situazione. Per il collegio milanese, consentire una nuova valutazione davanti a un diverso Tribunale avrebbe inoltre consentito la reiterazione di un’istanza già esaminata.

La parola, ora, alla Corte di Cassazione. 

CharB.

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