Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza presentata da Mario Roggero per ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Roggero, 72 anni, sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per i fatti avvenuti il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, quando nella sua gioielleria uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La sentenza è diventata definitiva il 15 luglio 2026.
La richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Stefano Marcolini, si fondava sull’articolo 147 del codice penale, che consente il differimento dell’esecuzione della pena quando sia stata presentata una domanda di grazia. Nel provvedimento, tuttavia, il collegio sottolinea come si tratti di un’ipotesi dal campo di applicazione particolarmente ristretto: il differimento, infatti, può operare per sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza, anche nel caso in cui la domanda di grazia venga successivamente rinnovata. Nel caso di Roggero, dunque, il termine sarebbe fissato al 15 gennaio 2027.
Ma è soprattutto il ragionamento sviluppato dai giudici nella parte motiva a risultare significativo. Il Tribunale definisce quella prevista dall’articolo 147 una fattispecie "residuale", osservando che potrebbe essere stata pensata per fronteggiare situazioni eccezionali e improvvise. Il collegio cita, a titolo di esempio, le condizioni di salute particolarmente gravi del condannato o di un suo stretto congiunto.
Secondo i giudici, nel caso di Roggero il ricorso a questo strumento presupporrebbe però un "fumus boni iuris" particolarmente evidente e accentuato, tale da giustificare un intervento della magistratura di sorveglianza in un ambito che la legge riserva alla valutazione del Capo dello Stato. Ed è proprio su questo punto che il collegio ritiene di non poter intervenire preventivamente.
Il provvedimento dedica quindi un passaggio alla vicenda giudiziaria e alla sua particolare complessità. "Nulla di tutto ciò si evidenzia nella vicenda Roggero", scrivono i giudici, aggiungendo però che, per la sua natura "pubblica", sarà la Presidenza della Repubblica a poter valutare la questione "con insindacabile razionalità e giusto equilibrio", rilevando come le opposte tesi risultino almeno in parte fondate.
Il collegio affronta anche il tema della legittima difesa. Ricorda che è stata esclusa l’operatività dell’esimente nella condotta omicidiaria contestata a Roggero, ma osserva che non è possibile "misurare la reazione di una persona ingiustamente aggredita con la precisione del “bilancino da farmacista” ". I giudici ipotizzano inoltre che, in quei frangenti, possa essersi verificata una sorta di "shock emotivo", capace di offuscare la capacità della vittima dell’aggressione di assumere decisioni lucide e di indurla a condotte inconsulte nelle fasi immediatamente successive all’aggressione.
Nonostante queste considerazioni, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per un intervento sospensivo da parte della magistratura di sorveglianza. Una eventuale modifica della pena, anche solo parziale, viene infatti ricondotta alla valutazione del Capo dello Stato nell’ambito della domanda di grazia.
Il collegio prende infine in considerazione anche una pronuncia della Cassazione del 1994, che sembrerebbe limitare l’applicazione dell’articolo 147 ai casi in cui la pena non sia ancora iniziata. Un’interpretazione sulla quale, tuttavia, gli stessi giudici esprimono "forti perplessità", ritenendo che i requisiti necessari possano integrarsi anche dopo l’ingresso del condannato in carcere.
La conclusione, dunque, è netta: istanza rigettata. Per ora Roggero resta quindi in carcere, mentre la questione della grazia rimane nelle mani del Presidente della Repubblica.


