Il Nazionale

Cronaca | 08 settembre 2026, 19:45

Nuovo ospedale di Cuneo, perché il project financing non ha convinto il Consiglio di Stato

Costi saliti da 369,4 a oltre 605 milioni e contributo pubblico richiesto passato da 121,9 a 216 milioni. Per i giudici mancava l’ “indispensabile quadratura finanziaria” e il partenariato non risultava conveniente rispetto all’appalto tradizionale

Nuovo ospedale di Cuneo, perché il project financing non ha convinto il Consiglio di Stato

Non è stata soltanto una questione di costi troppo elevati. La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di INC contro la bocciatura del project financing per il nuovo ospedale di Cuneo individua una serie di ragioni che, secondo i giudici, rendevano legittima la decisione dell’Azienda ospedaliera e della Regione di non proseguire con la proposta.

La vicenda era già passata dal TAR Piemonte, che con la sentenza n. 8/2026 del 12 gennaio, aveva confermato la legittimità delle decisioni assunte dalla Regione Piemonte e dall’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle. Decisione, questa, che INC aveva deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato nel febbraio successivo. Ed è proprio sulla sentenza del TAR che si concentra l’appello  esaminato dalla Terza sezione del Consiglio di Stato.

Il primo elemento riguarda la sostenibilità finanziaria del progetto. Nel corso dell’istruttoria, infatti, il quadro economico aveva subito una significativa revisione. Nella versione del progetto del 30 aprile 2024, l’importo complessivo dell’investimento era salito da 369,4 milioni a oltre 605 milioni di euro. Anche il contributo pubblico a fondo perduto era aumentato, passando da 121,9 a 216 milioni di euro, mentre il canone di disponibilità relativo alla componente dell’investimento era arrivato a 56,8 milioni di euro l’anno, Iva esclusa.

Quest’ultimo importo era stato giudicato dall’Azienda sanitaria non sostenibile e incompatibile con il vincolo del pareggio di bilancio. Il Consiglio di Stato ha quindi considerato rilevante la forte crescita delle diverse voci del quadro economico.

Ma il punto centrale, per i giudici, è il rapporto tra il contributo richiesto e le risorse già stanziate dalla Regione. I 216 milioni di euro previsti nella nuova proposta erano infatti superiori ai 148,8 milioni di euro assegnati all’intervento dalla Giunta regionale. Ed è  per questo che il Consiglio di Stato parla di una proposta che “difettava dell’indispensabile quadratura finanziaria”:  la carenza di copertura finanziaria, si legge, sarebbe già stata sufficiente a confermare il parere negativo della Regione, mentre INC aveva sostenuto che la Regione avrebbe potuto valutare un nuovo stanziamento di risorse, così da arrivare a coprire il contributo pubblico previsto dalla proposta revisionata.  Ma il Consiglio di Stato non ha accolto questa tesi: la decisione di destinare ulteriori risorse all’intervento rientra nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione e non può essere sostituita da una decisione del giudice.

La sentenza, poi, esamina anche il secondo profilo sul quale si fondava il diniego: la convenienza economica del project financing rispetto all’appalto tradizionale.

Il Consiglio di Stato ha preso in esame le valutazioni effettuate da SDA Bocconi, advisor dell’Azienda ospedaliera, respingendo le contestazioni mosse da INC alla metodologia utilizzata per il cosiddetto Value for Money, cioè il confronto tra le due modalità di realizzazione dell’opera.

Anche considerando uno scenario nel quale non fossero stati applicati ribassi sui lavori, ma soltanto sulle spese tecniche, l’ipotesi dell’appalto tradizionale sarebbe comunque risultato più conveniente rispetto al partenariato pubblico-privato. Il vantaggio stimato, si stanzia, sarebbe stato compreso tra 81 e 119 milioni di euro. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, le osservazioni formulate dalla società non avrebbero dimostratoche tale risultato potesse essere modificato.

INC aveva infatti contestato anche la scelta di non includere nell’analisi alcuni rischi legati alla fase di gestione dell’opera. Anche questa censura è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto coerente la metodologia adottata da SDA Bocconi per confrontare i valori delle due alternative, osservando inoltre che la matrice di allocazione dei rischi prevista dal progetto non fosse pienamente adeguata alle caratteristiche proprie del partenariato pubblico-privato.

In particolare, secondo la sentenza, non sarebbe stato completamente realizzato il trasferimento dei rischi al concessionario richiesto dal modello del PPP.

Un ulteriore capitolo, poi, ha riguardato il comportamento delle amministrazioni durante l’istruttoria. INC aveva contestato il modo in cui si era svolto il confronto con gli enti e aveva sostenuto che le richieste di modificare e rivedere il progetto avessero determinato un affidamento sulla possibilità che la proposta venisse accolta.

Anche sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha dato torto alla società: i giudici hanno escluso che fosse maturato un legittimo affidamento tutelabile e, di conseguenza, hanno escluso una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione. In altre parole, il comportamento delle amministrazioni è stato ritenuto corretto e, per questo, non è stato riconosciuto alcun danno risarcibile, nemmeno con riferimento alle spese di progettazione sostenute dalla società.

La decisione arriva quindi dopo l’esame delle diverse contestazioni sollevate da INC. Per il Consiglio di Stato, il quadro economico del progetto non avrebbe presentato un’adeguata copertura rispetto alle risorse stanziate e, inoltre, le valutazioni economiche effettuate nel corso dell’istruttoria avrebbero indicato una maggiore convenienza dell’appalto tradizionale rispetto al partenariato proposto.

La conclusione della sentenza è, dunque, netta: “Il complesso delle censure formulate nel gravame è infondato”.

CharB.

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