Un anno e mesi quattro di reclusione, 400 euro di multa e la sospensione condizionale della pena condizionata al pagamento di una provvisionale stabilita in 10mila euro, oltre al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile, mentre la rifusione del danno andrà statuita in sede civile.
Questa la pena alla quale il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Asti Matteo Bertelli Motta ha condannato Federica Chiesa, 37enne residente a Santa Vittoria d’Alba, per la quale la sostituta procuratrice astigiana Lorena Ghibaudo aveva chiesto il giudizio per circonvenzione d’incapace nei confronti di una pensionata albese.
Vittima del raggiro messo in atto dalla donna una donna albese classe 1962, pensionata Ferrero, affetta da un lieve disturbo cognitivo, con la quale la 37enne avrebbe instaurato un rapporto di amicizia rivelatosi poi come mosso da interesse.
In particolare, l’imputata era riuscita a farsi affidare dall’amica la possibilità di operare sul suo conto anche tramite una carta Bancomat con la quale aveva poi inanellato una serie interminabile di pagamenti e prelievi, questi ultimi effettuati spesso in luoghi prossimi a sale gioco di Alba, Bra e Asti, tali da dare fondo ai risparmi della parte offesa provocandole una perdita quantificata in oltre 80mila euro.
L’ammanco era emerso quando, finita senza più risorse, la titolare del conto si era trovata nell’impossibilità di fare fronte a una serie di impegni finanziari tra i quali le spese del condominio, arrivato al punto di agire nei suoi confronti con un’ingiunzione.
Nel novero di quanto la finta amica aveva sottratto alla pensionata anche alcuni oggetti preziosi, tra i quali la medaglia d’oro con la quale la vittima era stata premiata per i suoi 35 anni di lavoro trascorsi come operaia alle dipendenze della multinazionale dolciaria albese.
Nei giorni scorsi la condanna decisa dal Gup, che secondo l’avvocato Massimo Rosso, rappresentante della pensionata costituita parte civile, "ha accolta la tesi della Procura e della nostra querela: la mia assistita è una donna fragile e facilmente influenzabile, per cui circonvenibile. Il giudice ha pienamente colto questo aspetto".
"Una condanna piccola (l’accusa aveva chiesto tre anni di reclusione, ndr) non equivale a una sentenza giusta – dice il difensore della donna, l’avvocato Roberto Ponzio –. Se risulta pacifica l’infermità della parte offesa, secondo noi è dubbia la riconoscibilità dello stato di circonvenibilità da parte dell’imputata. Abbiamo richiesto di accertarlo con una perizia, trattandosi di un elemento costitutivo del reato, ma la nostra istanza non è stata accolta. Proporremo appello reiterando tale richiesta e confidando in un proscioglimento per insussistenza del fatto".


