Il Nazionale

Cronaca | 16 luglio 2026, 19:22

Mario Roggero, dalla perdita dei diritti politici all’ipotesi di grazia: cosa cambia dopo la condanna definitiva. Mattarella convoca Nordio

Dopo la sentenza della Cassazione si accende il dibattito sugli effetti della condanna e sull’iniziativa del Guardasigilli. Tra interdizione dai pubblici uffici e possibile provvedimento di clemenza, il caso approda sempre più sul terreno della politica

Mario Roggero, dalla perdita dei diritti politici all’ipotesi di grazia: cosa cambia dopo la condanna definitiva. Mattarella convoca Nordio

La condanna è definitiva, ma il dibattito è tutt’altro che chiuso. All’indomani della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha confermato per Mario Roggero la pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti avvenuti nella sua gioielleria di Grinzane Cavour il 28 aprile 2021, l’attenzione si è spostata dagli aspetti strettamente processuali alle conseguenze che la decisione produce sul piano dei diritti politici del gioielliere e all’ipotesi di una possibile grazia, già al centro del confronto politico nazionale.

La Suprema Corte ha reso irrevocabile la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio. Da quel momento la sentenza è entrata in esecuzione e con essa sono divenuti efficaci anche gli effetti accessori previsti dall’ordinamento.

La perdita dei diritti politici

Tra questi vi è l’interdizione dai pubblici uffici disciplinata dall’articolo 28 del Codice Penale. La norma prevede, tra le sue conseguenze, la perdita dei diritti politici, del diritto di elettorato e di eleggibilità e l’impossibilità di ricoprire pubblici uffici e incarichi previsti dalla legge.

Il momento decisivo è proprio quello del passaggio in giudicato della sentenza. Fino alla pronuncia della Cassazione la condanna non era definitiva e tali effetti non potevano prodursi. Da mercoledì 15 luglio, invece, con la conferma della sentenza, le pene accessorie hanno iniziato a dispiegare i loro effetti.

La Legge Severino

Sul tema viene spesso richiamato anche il cosiddetto decreto Severino, che disciplina l’incandidabilità e la decadenza da determinate cariche elettive in presenza di condanne definitive. Si tratta tuttavia di un piano distinto rispetto all’interdizione dai pubblici uffici prevista dal Codice Penale, sebbene entrambe le discipline concorrano a regolare gli effetti che una sentenza irrevocabile può produrre sull’accesso e sull’esercizio delle funzioni pubbliche.

Il fronte della grazia

Ma è soprattutto sul fronte della grazia che nelle ultime ore si è concentrata l’attenzione politica e mediatica, dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato l’avvio dell’istruttoria relativa all’eventuale concessione del provvedimento. Una decisione che ha suscitato interesse anche perché assunta d’ufficio, senza che risultasse una preventiva istanza formalmente presentata dall’interessato.

La grazia è una misura di clemenza individuale che può incidere in tutto o in parte sulla pena da eseguire, ma non cancella la condanna e non mette in discussione l’accertamento della responsabilità penale contenuto nella sentenza definitiva. Non si tratta, quindi, di un nuovo giudizio né di una sorta di quarto grado di processo.

Il caso Bompressi

La decisione finale non spetta però al ministro della Giustizia. Il potere di concedere la grazia appartiene infatti al Presidente della Repubblica, mentre al Ministero compete l’attività istruttoria necessaria alla raccolta degli elementi utili alla valutazione del caso. A chiarire definitivamente i rapporti tra Quirinale e Ministero della Giustizia fu la Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, pronunciata nell’ambito del noto "caso Bompressi". In quell’occasione la Consulta, chiamata a risolvere il conflitto sorto tra il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il ministro della Giustizia Roberto Castelli, stabilì che il potere di concedere la grazia appartiene al Capo dello Stato, mentre al ministro spetta la fase istruttoria del procedimento.

La procedura è disciplinata dall’articolo 681 del Codice di Procedura Penale. Nel corso dell’istruttoria vengono acquisiti tutti gli elementi ritenuti utili alla valutazione del caso. Sulla proposta esprime il proprio parere il procuratore generale competente e, nei casi previsti, possono essere richieste informazioni anche al magistrato di sorveglianza e ad altre autorità coinvolte nel percorso del condannato.

Tra gli aspetti che possono essere presi in considerazione figurano la posizione giuridica dell’interessato, la sua condotta successiva ai fatti, il percorso personale compiuto negli anni, l’eventuale ravvedimento, il comportamento tenuto durante l’esecuzione della pena e persino l’eventuale perdono accordato dalle persone offese dal reato. Non si tratta di requisiti obbligatori previsti dalla legge, ma di elementi che possono concorrere alla valutazione complessiva del caso.

Quali effetti

La grazia, qualora concessa, può estinguere in tutto o in parte la pena principale e, se espressamente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, anche le pene accessorie. Non estingue invece gli altri effetti penali della condanna e non cancella l’accertamento definitivo della responsabilità stabilito dai giudici.

Sul piano teorico, inoltre, nulla impedisce che la grazia venga concessa prima ancora dell’ingresso in carcere. Lo dimostrano alcuni precedenti, tra cui il recente caso di Nicole Minetti, che ha ottenuto il provvedimento di clemenza prima dell’inizio dell’esecuzione della pena detentiva. Circostanza che conferma come l’eventuale beneficio non presupponga necessariamente che il condannato abbia già iniziato a scontare la pena.

Resta tuttavia aperta la questione dei possibili presupposti di un eventuale intervento del Quirinale nel caso Roggero. Tradizionalmente la grazia viene associata a ragioni umanitarie, situazioni personali o familiari particolarmente delicate, condizioni eccezionali o esigenze di equità. Nel caso del gioielliere di Grinzane Cavour, però, il dibattito sembra svilupparsi su un terreno differente.

Al centro non vi sono infatti particolari condizioni di salute o emergenze umanitarie note, quanto piuttosto la forte valenza simbolica che la vicenda ha assunto nel confronto pubblico sulla legittima difesa. Non è un caso che nelle ore successive alla sentenza si siano moltiplicate le prese di posizione politiche. Dai messaggi diffusi sui social da esponenti di Fratelli d’Italia alle dichiarazioni di rappresentanti della Lega, fino agli interventi del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il caso Roggero continua a essere utilizzato come terreno di confronto sul rapporto tra sicurezza, diritto di difendersi e risposta dello Stato.

Nordio al quirinale

È proprio in questo intreccio tra diritto e politica che si colloca oggi la vicenda. Da una parte una sentenza definitiva che produce automaticamente tutti gli effetti previsti dall’ordinamento; dall’altra un dibattito che guarda già all’eventualità di un provvedimento straordinario di clemenza. Un percorso appena avviato e che, in ogni caso, resterà nelle mani del Presidente della Repubblica.

Presidente che – come si spiega in una nota diffusa poco fa dal Quirinale – "ha ricevuto nel pomeriggio il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006".

CharB.