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Cronaca | 04 maggio 2026, 18:28

Sanremo, il TAR di Genova respinge il ricorso della JE sul Festival: legittima la gara per il partner unico televisivo

Sì alla procedura del Comune: discrezionalità non irragionevole, corretta la centralità della diffusione in chiaro

Sanremo, il TAR di Genova respinge il ricorso della JE sul Festival: legittima la gara per il partner unico televisivo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha respinto integralmente il ricorso presentato da Je Srl contro il Comune di Sanremo, la Rai e Rai Pubblicità in merito alla procedura di affidamento dell’organizzazione e trasmissione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. Al centro della controversia vi era la scelta del Comune di individuare un unico operatore economico, necessariamente televisivo, cui affidare sia l’organizzazione dell’evento sia la sua diffusione. Secondo la ricorrente, tale impostazione avrebbe violato i principi di concorrenza e par condicio, restringendo illegittimamente la partecipazione.

La discrezionalità del Comune è legittima

Il TAR ha chiarito che la definizione dei requisiti di partecipazione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la scelta del partner televisivo sia adeguatamente motivata. In particolare, si legge nella sentenza che «la diffusione su una rete nazionale in chiaro amplifica oltre misura l’accessibilità della competizione canora», evidenziando come il successo del Festival sia strettamente legato alla sua trasmissione televisiva.

Unità tra evento e trasmissione: scelta non arbitraria

Il Collegio ha ritenuto legittima anche la decisione di non separare organizzazione e diffusione, sottolineando che le esigenze televisive incidono direttamente sulla struttura dello spettacolo. Un unico interlocutore consente quindi una migliore integrazione tra le due dimensioni. Inoltre, è stato precisato che la partecipazione non era limitata ai singoli operatori, ma aperta anche a raggruppamenti e consorzi, escludendo quindi una compressione ingiustificata della concorrenza. Respinte anche le censure sull’indeterminatezza della procedura. Il TAR ha evidenziato che l’avviso conteneva elementi sufficienti per formulare un’offerta, lasciando spazio alla creatività degli operatori, coerentemente con la natura culturale dell’evento. Secondo i giudici, «un certo grado di generalizzazione era necessario» per non limitare l’originalità delle proposte, soprattutto in una procedura articolata in due fasi, con successiva negoziazione.

Concessione di bene, non appalto di servizi

Un passaggio chiave riguarda la qualificazione giuridica dell’affidamento: il TAR ha confermato che si tratta di una concessione di bene (il marchio del Festival) e non di un appalto di servizi. Questo comporta un regime più flessibile rispetto al Codice dei contratti pubblici. Richiamando precedenti pronunce, si sottolinea che «l’organizzazione e gestione del Festival è il precipitato naturale della concessione del marchio», con un ritorno economico diretto per il Comune. Anche il termine di 40 giorni per la presentazione delle offerte è stato giudicato adeguato, così come i requisiti richiesti agli operatori, tra cui la capacità di gestire eventi di rilevanza culturale. Il TAR ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e di tutti i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della complessità e novità delle questioni trattate.

La decisione consolida l’impostazione del Comune di Sanremo e rafforza il modello organizzativo del Festival, fondato sull’integrazione tra evento dal vivo e grande diffusione televisiva.

Carlo Alessi

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