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Politica | 23 marzo 2026, 15:10

Referendum costituzionale sulla Giustizia, seggi chiusi: nel savonese al voto il 62,2% degli elettori

Non era necessario il quorum, nel pomeriggio i risultati. A livello regionale e nazionale alle urne presenza rispettivamente a circa il 62% e 59%

Referendum costituzionale sulla Giustizia, seggi chiusi: nel savonese al voto il 62,2% degli elettori

Mentre si attendono i dati definitivi e ufficiali circa il risultato, alle 15 si è chiusa definitivamente con una discreta affluenza la consultazione per il referendum confermativo (e quindi senza necessità di raggiungimento del quorum per validarlo, ndr) sulla riforma costituzionale della giustizia, la cosiddetta "riforma Nordio".

Nella nostra provincia si è recato alle urne, secondo i dati riportati sul sito del Ministero dell'Interno, si è recato al voto in tutte le 308 sezioni sparse nei 69 comuni il 62,2% circa degli elettori.

Il Savonese si trova tra i territori dove l'affluenza è risultata al di sopra della media nazionale, dove il valore percentuale si sta assestando intorno al 59%. Anche la Liguria ha fatto però registrare una presenza superiore, di circa il 62%.

Cosa cambia davvero: il cuore della riforma

La riforma modifica sette articoli della Costituzione: gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Prima di addentrarsi nei contenuti, vale la pena sgomberare il campo da un equivoco comune: la riforma non tocca il codice di procedura penale, non incide direttamente sull'efficienza dei processi civili e penali, né sulla effettiva parità processuale delle parti nel processo penale. L'oggetto principale delle modifiche è un altro: il Consiglio superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno attraverso cui la Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura come terzo potere dello Stato.

La separazione delle carriere. Il cuore simbolico della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri), collocati in due carriere separate e distinte. Oggi un magistrato può, nel corso della propria carriera, passare dalla funzione di PM a quella di giudice e viceversa. Una norma del 2022 aveva già ristretto questa possibilità a un solo cambio di funzione nell'arco dell'intera carriera, ma la nuova legge costituzionale la elimina del tutto sul piano dei principi. Vale però ricordare un dato: secondo una delibera recente dello stesso CSM, il numero di cambi di funzione negli ultimi anni si attesta a una percentuale inferiore allo 0,5% rispetto all'organico totale. Lo stesso CSM ha definito questo dato "una conferma lampante della scarsa permeabilità tra le due funzioni".

Il CSM si sdoppia: due organi al posto di uno

La conseguenza istituzionale più rilevante della separazione delle carriere è la duplicazione del Consiglio superiore della Magistratura. Nascono due nuovi organi distinti: il CSM giudicante, per i giudici, e il CSM requirente, per i pubblici ministeri. Entrambi restano presieduti dal Presidente della Repubblica.

L'attuale CSM unico è composto da 33 membri: 3 di diritto (il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente e il Procuratore generale della Cassazione), 20 togati eletti dai magistrati e 10 laici nominati dal Parlamento. La riforma mantiene invariata la proporzione tra componenti laici e togati, ma cambia radicalmente il metodo di selezione introducendo un sistema di sorteggio.

Un terzo dei componenti sarà estratto a sorte da un elenco — formato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento — di professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. I restanti due terzi saranno invece estratti a sorte direttamente tra i magistrati in servizio, separatamente per giudicanti e requirenti, tramite sorteggio secco. I critici della riforma sottolineano che la differenza tra i due meccanismi — lista parlamentare per i laici, sorteggio secco per i togati — rischia di sbilanciare il peso dei componenti di nomina politica. La legge costituzionale rinvia peraltro alla legge ordinaria la definizione delle procedure di sorteggio e persino il numero dei componenti, lasciando aspetti cruciali ancora indefiniti.

I due nuovi CSM avranno le stesse competenze dell'attuale in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni. Ma perdono il potere più rilevante: la potestà disciplinare, che passa a un nuovo organo.

Nasce l'Alta Corte disciplinare

La riforma istituisce una Corte disciplinare di rango costituzionale, incaricata di giudicare le responsabilità disciplinari dei magistrati, sottraendo questa funzione ai CSM. L'Alta Corte è composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno vent'anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento in seduta comune; 6 estratti a sorte tra magistrati giudicanti con almeno vent'anni di esperienza e funzioni di legittimità; 3 estratti a sorte tra magistrati requirenti con analoghi requisiti. Il Presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti di nomina presidenziale o parlamentare, non tra i magistrati.

Le sentenze di primo grado sono impugnabili — sia nel merito che per ragioni di legittimità — dinanzi alla stessa Alta Corte, che funge quindi da giudice di primo grado, d'appello e di legittimità in un unico organo. I componenti che hanno partecipato al giudizio di primo grado non possono sedere nel collegio d'appello. Anche in questo caso, i dettagli — illeciti disciplinari, sanzioni, composizione dei collegi — sono rinviati a una futura legge ordinaria.

Un'ultima novità riguarda la Cassazione: i pubblici ministeri non vi potranno più accedere per carriera, ma esclusivamente per meriti insigni, su designazione del CSM giudicante, dopo almeno quindici anni di funzioni requirenti.

Redazione

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