"Non è dato comprendere il motivo per cui il Tribunale non si sia affidato ad un esperto, quanto meno per effettuare una valutazione (anche parziale) del contenuto delle relazioni tecniche depositate dalle parti".
Così la Procura di Savona nell'ultima delle 67 pagine presentate nel ricorso in Appello ha contestato, tra le diverse motivazioni espresse, la sentenza in primo grado in Tribunale a Savona del giudice Francesco Giannone di assoluzione per 24 imputati per disastro sanitario colposo, vertici ed ex dirigenti dell'azienda nel procedimento sulla Tirreno Power.
Il Pubblico Ministero Elisa Milocco e il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi lo hanno presentato ieri, così come l'associazione Uniti per la Salute (nella giornata di oggi).
Dopo 9 anni e mezzo dall'ordinanza di sequestro dei gruppi a carbone disposta dal Gip Fiorenza Giorgi, 4 anni e mezzo dalla partenza del procedimento, lo scorso 3 ottobre 2023 era arrivata davanti ad un folto pubblico la lettura del dispositivo nel primo grado di giudizio.
"D’altra parte, nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento ai motivi per cui il Tribunale ha, implicitamente, effettuato questa scelta. La estrema gravità dei fatti contestati, le ripercussioni che la vicenda ha avuto a livello mediatico e sociale e, infine, l’elevato tecnicismo dell’istruttoria dibattimentale imponevano (e impongono tutt’ora) un più stringente vaglio tecnico" si continua nelle battute finale del ricorso.
Tra i motivi del ricorso anche "l'errata valutazione circa la non configurabilità di una responsabilità per colpa in capo alla Tirreno Power nel il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili (MTD) o 'best available techniques'" (BAT); "errata valutazione circa la insussistenza della violazione dì una regola cautelare eziologicamente correlabile con l'evento" ("Il Tribunale di Savona non ha ravvisato la sussistenza della violazione di una regola cautelare di cui si potessero determinare in concreto le ricadute in tennini emissivi e che, quindi, fosse tale da poter essere posta in rapporto causale con l’evento dei reato"); "errata e contraddittoria valutazione degli effetti della omessa costruzione di VL6 sulla legittimità dell'AIA n. 227/12 e dell'attività svolta da Tirreno Power a seguito del rilascio dell'AIA; "errata valutazione circa l'insussistenza dell’evento del reato con riferimento alla significativa alterazione della qualità dell’aria ('immutatìo loci')"; "errata valutazione circa l'insussistenza dell'evento del reato con riferimento al pericolo per la pubblica incolumità".
160 erano state invece le corpose pagine con le quali il giudice nelle sue motivazioni legate alla sentenza lo scorso 4 gennaio si era soffermato su diversi aspetti, concentrando l'attenzione sugli studi epidemiologici, le emissioni e i decessi avvenuti in quel periodo. Che non troverebbero un nesso con l'attività della centrale. Ciò che invece aveva sostenuto l'accusa appoggiata dalle parti civili.
Il giudice si sarebbe soffermato principalmente sugli studi di Paolo Crosignani, consulente della Procura ed ex direttore dell'epidemiologia ambientale dell'istituto tumori di Milano, del biologo, specialista in monitoraggi Stefano Scarselli e del Cnr oltre alla relazione dell'epidemiologo Emilio Gianicolo con le controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti tecnici delle difese.
"Non può infine essere accolta la prospettazione avanzata in sede conclusiva dal pubblico ministero, secondo cui la responsabilità degli odierni imputati (o meglio, di coloro che, in ragione della permanenza nelle rispettive cariche, hanno partecipato alla scelte gestionali a cui sono riferiti gli addebiti che hanno trovato conferma: il mancato raggiungimento della prova in ordine all'elemento materiale ha reso tuttavia superfluo affrontare il tema di tale ripartizione) potrebbe essere affermata ravvisando comunque un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., di modo che il contributo concorrente delle altre sorgenti inquinanti non sarebbe comunque idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'apporto riferibile alla centrale e l'evento - il passaggio finale delle motivazioni che hanno portato all'assoluzione - Proprio l'impossibilità di stabilire un concreto apporto emissivo ascrivibile alle condotte illecite poste in essere nell'ambito della gestione della centrale, non solo nei termini indicati dall'accusa (il 12%, soglia che in ogni caso non potrebbe essere raggiunta, per quanto già evidenziato in ordine alla mancata dimostrazione dei due fattori che avrebbero prodotto tale risultato), ma in assoluto, preclude tale possibilità, considerando peraltro che, nella fattispecie in esame, è stato l'evento, ancor prima del nesso causale, a non trovare compiuta dimostrazione".
La Procura aveva contestato all'azienda la mancata copertura del carbonile e la mancata realizzazione del VL6, l'utilizzo dei due impianti a carbone, VL3 e VL4, fino al 2013, facendoli lavorare a ritmi molto alti, la collocazione dello Sme a camino e le BAT (migliori tecnologie disponibili).
Tutte contestazioni respinte dalla difesa, con l'azienda che aveva puntualizzato a più riprese durante il procedimento e nelle sue repliche che "i limiti di emissione sono sempre stati rispettati. Di fronte a questa evidenza di pieno rispetto della legge, l’accusa ha sostenuto che bisognava invece attenersi alle BAT, indicazioni che non avevano alcun valore di norma e che peraltro erano già state considerate nell’autorizzazione rilasciata alla centrale dal ministero dell’Ambiente. Altro fatto accertato è che la qualità dell’aria a Savona è sempre stata tra le migliori d’Italia. Mai nessun superamento dei limiti per nessun inquinante, secondo i dati ufficiali di Arpal".
Il pm Elisa Milocco aveva chiesto 3 anni e 6 mesi per 24 imputati e un'assoluzione. Nel processo erano stati ammessi (richiedendo anche un maxi risarcimento) oltre al Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, WWF, Medicina Democratica, Greenpeace, Legambiente, Uniti per la salute, Anpana, Codacons, Associazione Articolo 32, Adoc, Accademia Kronos e Associazione Cittadinanza Attiva) anche 48 abitanti.
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