Per la Procura Generale anche il ricorso in appello sulla presunta ineleggibilità del sindaco Marco Bucci va respinto. Lo scrive nero su bianco il procuratore generale Roberto Aniello che ritiene infondato il ricorso presentato dall'avvocato Luigino Montarsolo, anche se, specifica “la motivazione della sentenza impugnata (quella del tribunale civile che aveva dato ragione al sindaco, ndr) presta il fianco a qualche critica, senza però che ne risulti scalfita la complessiva impostazione e, soprattutto, la conclusione in merito all'assenza di cause di ineleggibilità del Sindaco Marco Bucci”.
Il ricorso, ricordiamo è firmato da ventuno persone, tra cui l'ex rettore dell'Università Paolo Comanducci, il magistrato Claudio Viazzi e l’ex presidente della Corte dei Conti Ermete Bogetti, assistiti dall'avvocato Luigino Montarsolo e riguarda la presunta ineleggibilità di Bucci a sindaco per via del suo ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Valpolcevera.
Il parere è dello scorso 4 aprile, ma viene reso noto soltanto oggi, alla vigilia dell'udienza sul ricorso in appello, anche se domani non ci sarà una discussione sul merito, perché il giudice ha chiesto alle parti di depositare una memoria.
La sentenza non arriverà sicuramente domani, né nei prossimi giorni, è probabile che si vada a fine mese. La sentenza di primo grado era arrivata il 6 dicembre, ma anche in quel caso, alcune settimane prima della sentenza la procura aveva chiesto di respingere il ricorso.
Il motivo per cui la procura generale chiede di respingere il ricorso anche in appello è dovuto alla differenza degli incarichi di commissario di governo e commissario straordinario.
“Secondo la sentenza impugnata, - scrive il procuratore generale - tali incarichi sono accomunati dal fatto che le potestà di rilievo pubblicistico esercitate presentano carattere generale e ordinario, così come quelle del Commissario di Governo ex art. 124 Costituzione, il quale 'sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione'.
Diversamente, l'incarico di Commissario straordinario di cui all'art. 11 legge 400/1988 non presenta tali caratteristiche, ma è contraddistinto da poteri speciali e - appunto - straordinari, conseguenti a eventi imprevisti, se non eccezionali, che impongono l'adozione di strumenti urgenti ed extra ordinem. La norma di riferimento, infatti, prevede la realizzazione di 'specifici obiettivi', nonché 'particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali': inoltre, col decreto di nomina vengono determinati i compiti del Commissario straordinario e l'incarico è a tempo determinato. Ciò premesso, la prima censura che gli appellanti muovono alla sentenza impugnata risulta manifestamente infondata. […] Dunque, nella stessa legge sono disciplinate due figure completamente diverse, in quanto aventi natura e funzioni profondamente differenti. Assimilare l'una all'altra appare pertanto impossibile, cosicché il TUEL, emanato con D.Lvo 267/2000, non poteva accomunare le due figure nell'indicazione Commissari di Governo: soltanto per questi, intesi in senso proprio e specifico, la legge ha previsto la ineleggibilità, non anche per i Commissari straordinari del Governo, che certamente non rientrano in quella categoria e sarebbero quindi dovuti essere separatamente e specificamente indicati”.
“Occorre – conclude il procuratore generale - quindi semplicemente prendere atto che la disposizione sulla ineleggibilità dei Commissari di Governo, categoria che non include, per le ragioni esposte, i Commissari straordinari, ha attualmente. per effetto delle sopravvenute abrogazioni di altre norme, uno spazio di applicazione estremamente limitato, che sfiora (anche se in realtà non la raggiunge) l'abrogazione tacita fenomeno, comunque, previsto in via generale dalla legge e dunque non foriera di apportare elementi utili per criteri interpretativi Conclusivamente, si ritiene che l'appello sia infondato e, come tale, vada respinto”.
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