Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso della Docks Lanterna per l’affidamento della ‘Centrale Unica di Committenza’ per l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti, con ridotto impatto ambientale, a favore dei Comuni del bacino ventimigliese (Tra Ospedaletti e la città di confine), in favore della Teknoservice.
Il bando, lo ricordiamo, venne pubblicato nel novembre del 2019 con il Comune di Ventimiglia capofila, modificandolo a giugno 2020 e approvandolo a settembre scorso a favore della Teknoservice. Il tutto in una gara a cui avevano partecipato anche Egea Ambiente (autrice a sua volta di un ricorso al Tar) e la Docks Lanterna.
Il Comune di Ventimiglia ha dato mandato all’Avv. Mauro Vallerga dello Studio Legale Vallerga & Partners di Genova, per essere rappresentato e difeso come Comune Capofila del Bacino Ventimigliese, nel ricorso presentato dalla Docks Lanterna.
Nel ricorso la Teknoservice aveva censurato l’ostensione solo parziale delle offerte tecniche degli altri concorrenti, chiedendo che la stazione appaltante venisse condannata a esibirle integralmente. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnativa. Si era costituita anche l’aggiudicataria Teknoservice la quale, oltre a eccepire l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale, censurando gli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione del Rti ‘Docks Lanterna’.
Alla camera di consiglio del 17 novembre scorso, le parti hanno reciprocamente acconsentito all’ostensione delle rispettive offerte tecniche in versione integrale e, dopo la rinuncia di Egea Ambiente all’istanza cautelare, è stata fissata l’udienza per la trattazione della causa.
Per entrambi i giudizi, il Tar li dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse le domande di accesso presentate dalle società Docks Lanterna, Egea Ambiente e Teknoservice. Il Comune, infatti, ha prodotto in giudizio le rispettive offerte tecniche, in versione integrale, senza che le parti sollevassero contestazioni ulteriori.
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si deduce: violazione e falsa applicazione delle norme, principi e delle prescrizioni dettate dall’ARERA nel metodo tariffario. Sia il Comune che Teknoservice hanno dichiarato l’irricevibilità o comunque l’inammissibilità per difetto d’interesse del ricorso: “Essendo diretto contro le previsioni della ‘lex specialis’, avrebbe dovuto essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara”.
Secondo il Tar l’eccezione è fondata e il ricorso principale è inammissibile. Di conseguenza, sono improcedibili per difetto d’interesse il ricorso incidentale e i motivi aggiunti presentati dalla controinteressata, la quale, essendosi collocata al primo posto della graduatoria e avendo conseguito l’aggiudicazione, non trarrebbe alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile dall’esclusione delle ricorrenti principali.
Ora, se non ci saranno ulteriori ricorsi, la ‘Centrale Unica di Committenza’ potrà finalmente partire con l’aggiudicazione del bando e, nel comprensorio inizierà dopo tante attese la raccolta differenziata dei rifiuti.
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