Referti particolarmente pesanti per il Savona dopo la partita di campionato con la Sampierdarenese.
La società ha ricevuto 350 euro di multa e la diffida al campo, mentre il presidente Marinelli è stato inibito per altri due mesi.
Una giornata di stop anche per Stefanzl e Caroniti.
Il dispositivo
AMMENDA E DIFFIDA
Euro 350,00
PRO SAVONA CALCIO Per il comportamento tenuto da una parte della propria tifoseria che inveiva contro il ddg e contro gli avversari a partire da metà del primo tempo, con incessanti espressioni ingiuriose e minacciose; la stessa tifoseria, nel corso della gara, utilizzava ripetutamente un paio di fischietti dal suono simile a quello arbitrale, creando notevole disturbo. Per non aver evitato, nel corso del secondo tempo, che nello spazio antistante gli spogliatoi persistessero 7/8 individui riconducibili alla società e non in distinta. Per aver la propria tifoseria, al 32' del 2t., tirato sul tdg un accendino, che sfiorava un calciatore ospite e per aver, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, lanciato, una bottiglietta che anche in questo caso sfiorava un calciatore ospite. Per il fatto del proprio Dirigente, il quale, al rientro del ddg verso il proprio spogliatoio, pur non presente in distinta, affrontava il ddg e, persistendo sulla porta gli sbarrava l'ingresso, chiedendogli spiegazioni sotto la minaccia di non farlo entrare nello spogliatoio, perdurando in tale opposizione per parecchi secondi fino a quando non veniva spostato di peso da un altro dirigente. Per il fatto di un altro dirigente, non presente in distinta, che, al termine degli avvenimenti di cui in precedenza, nel momento in cui il ddg la riapriva per consegnare i documenti al dirigente della squadra ospite, entrava indebitamente nel suo spogliatoio, e, nonostante il ddg gli avesse intimato numerose volte di uscire dallo stesso, sostava, invece, senza uscire, rivolgendo al ddg medesimo espressioni gravemente irriguardose e avvicinandosi a pochi centimetri da lui con fare minaccioso, fino a quando riusciva ad ottenere che uscisse. Per il fatto che, al termine della doccia, mentre il ddg si cambiava, si levavano cori ingiuriosi nei suoi confronti da parte di un gruppo di tifosi rimasti in attesa fuori dal recinto degli spogliatoi; poiché tale gruppo non accennava a sciogliersi, continuando a sentire cori intimidatori e minacciosi, il ddg si vedeva costretto a chiedere l'intervento della forza pubblica -il tutto a quasi un'ora dalla fine della gara- che giungeva di lì a poco con una volante con quattro militi che lo scortavano dallo spogliatoio alla sua vettura. Nonostante la presenza di pubblici ufficiali, il suddetto gruppo di 15persone circa, insultava il ddg al passaggio con ripetute espressioni ingiuriose (sanzione aggravata per la responsabilità diretta della società, nella persona del proprio sedicente Presidente).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' – MESI 2 (DUE) con decorrenza come da delibera
MARINELLI SIMONE (PRO SAVONA CALCIO) Ancora in costanza di squalifica per una precedente sanzione (Dispositivo del provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R.Liguria pubblicato con C.U. 29 del 28.10.2021 e notificato in data 29.10.2021 – Motivazioni del provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R.Liguria pubblicate con C.U. 32 del 05.11.2021 e notificate in data 05.11.2021) accedeva indebitamente all’area riservata e, al rientro del ddg verso il proprio spogliatoio, lo affrontava e, persistendo sulla porta gli sbarrava l'ingresso, chiedendogli spiegazioni sotto la minaccia di non farlo entrare nello spogliatoio, perdurando in tale opposizione per parecchi secondi fino a quando non veniva spostato di peso da un altro dirigente (sanzione aggravata ai sensi dell’art. 19, comma 3 del CGS, nonché per il ruolo societario ricoperto). Poiché, nel tempo intercorso tra la disputa della gara in questione e la pubblicazione del presente C.U., è intervenuto anche un altro provvedimento di squalifica (Provvedimento della Procura Federale - patteggiamento mesi sei di inibizione - pubblicato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 90/AA del 08.11.2021), la presente sanzione decorre dallo spirare di detta ultima sanzione.












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